Con il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio, il Governo italiano ha deciso di avvalersi della clausola c.d. “catch all”, prevista dalla normativa nazionale in materia di prodotti a duplice uso (art. 9, d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 e ss.mm.ii.).
Con il provvedimento in esame, l’Italia – unitamente agli Stati membri dell’Ue – intende contrastare il rischio di elusione delle misure restrittive attualmente applicate verso Russia e Bielorussia, con particolare riguardo alle esportazioni indirette di componentistica utilizzabile per la predisposizione di veicoli aerei senza pilota ai fini militari, sia da parte dei Paesi dell’Unione eurasiatica che da parte dell’Iran.
Il decreto in parola prevede l’obbligo per gli operatori economici di presentare una domanda di autorizzazione preventiva in caso di operazioni di esportazione, fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica verso Armenia, Iran, Kazakistan e Kirghizistan, aventi a oggetto prodotti non inclusi negli elenchi di cui all’Allegato I del Regolamento Dual Use (Reg. UE n. 2021/821). In particolare:
- motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell’aviazione. Per “settore dell’aviazione” sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati;
- parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori già elencati.
Nel caso, dunque, in cui un operatore italiano debba effettuare l’esportazione di detti beni o servizi connessi agli stessi, dovrà verificare tecnicamente l’utilizzabilità di questi ultimi nel settore dell’aviazione e, in caso affermativo, dovrà preventivamente richiedere al UAMA il rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Dual Use, esclusivamente tramite la piattaforma telematica di e-licensing.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.m. in commento, l’obbligo di autorizzazione preventiva è esecutivo dall’11 luglio 2023 e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni.
Il provvedimento stabilisce altresì un periodo transitorio per i prodotti pervenuti in dogana privi di autorizzazione entro dieci giorni dall’adozione del decreto: in questo caso l’Agenzia non deve procedere allo svincolo ma invitare l’esportatore a presentare idonea istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione.
Si segnala, infine, che l’Agenzia delle dogane ha provveduto ad inserire, all’interno della Banca dati TARIC, le misure automatizzate di controllo sui codici NC 8407 1000 e 8409 1000 e che, per la corretta registrazione della dichiarazione doganale, l’operatore dovrà indicare i seguenti codici certificati:
- 17AO (Armenia);
- 18AO (Iran);
- 19AO (Kazakistan);
- 20AO (Kirghizistan);
- 58YY (altri Paesi)
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.
Riferimenti: