Con l’obiettivo di gestire al meglio il periodo transitorio e nell’ottica di semplificare gli adempimenti per gli operatori unionali, si ricorda che fino al 31 luglio 2024, per ogni importazione di merci per le quali il dichiarante CBAM non dispone di tutte le informazioni necessarie, possono essere utilizzati – per la compilazione delle relazioni trimestrali – altri metodi di determinazione delle emissioni, compresi i valori standard resi disponibili dalla Commissione UE e pubblicati lo scorso 22 dicembre 2023 in un apposito report.
Fino al 31 luglio 2024, dunque, il 100% delle emissioni totali incorporate potrà essere determinato utilizzando valori predefiniti. Per il restante periodo di transizione (dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025), sarà possibile utilizzare valori stimati – opportunamente rivisti dall’UE dopo il primo periodo di rendicontazione – ma con un limite quantitativo.per
Nonostante la semplificazione illustrata, si suggerisce comunque agli operatori interessati di implementare tempestivamente idonee procedure per la richiesta delle informazioni necessarie ai fornitori extra-UE.
Lo Studio Legale UBFP, con un team di professionisti specializzati, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente esposto.