NewsPrestazioni infragruppo con entità russe: dal 20 giugno necessaria autorizzazione

8 Marzo 2024
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Il c.d. “dodicesimo pacchetto” di sanzioni nei confronti della Federazione Russa, adottato a dicembre 2023, ha introdotto rilevanti novità e, tra queste, preme soffermarsi sull’introduzione del limite temporale all’applicabilità della c.d. “eccezione infragruppo” di cui all’articolo quindecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (c.d. Regolamento Russia) in materia di divieto di prestazione di servizi in favore di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Come noto, il citato articolo 5 quindecies, che fino all’emanazione del dodicesimo pacchetto non trovava applicazione rispetto alle operazioni infragruppo, presenta un corposo elenco di beni e servizi, di seguito richiamati, soggetti al divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Articolo Beni e servizi soggetti a divieto
Art. 5 quindecies, par. 1  

Servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo gestionale o di pubbliche relazioni

 

Art. 5 quindecies, par. 2  

Servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica

 

Art. 5 quindecies, par. 2 bis  

Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari

 

Art. 5 quindecies, par. 2 ter  

Vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell’allegato XXXIX del Regolamento Russia (i.e. software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della fabbricazione, dei media, dell’istruzione e dell’intrattenimento)

 

Art. 5 quindecies, par. 3 bis  

a) Prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter

 

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

 Obbligo di autorizzazione per le prestazioni infragruppo dal 20 giugno 2024

Ai sensi del nuovo testo dell’articolo 5 quindecies, a far data dal 20 giugno 2024, gli operatori unionali interessati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII del Regolamento (comprendente, oltre alla già citata Svizzera, gli Stati Uniti d’America, il Giappone, il Regno Unito, la Corea Del Sud, l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e la Norvegia) non potranno più avvalersi della citata “eccezione infragruppo” (cfr. articolo 5 quindecies, par. 10, lett. h).

La novità citata in apertura riguarda, infatti, l’obbligo per gli operatori (ivi, quindi, comprese le c.d. parent company) che vorranno effettuare prestazioni o trasferimenti infragruppo, di richiedere alle Autorità nazionali competenti un’apposita autorizzazione in tal senso.

Gli operatori italiani, in particolare, dovranno richiedere all’Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) un’autorizzazione specifica individuale, corredandola della documentazione normalmente richiesta per tale tipologia di autorizzazione (es. visura della società, documentazione contrattuale, Dichiarazione di uso finale – EUS, ecc.).

Preme ricordare che quanto appena descritto riguarda altresì:

– le ditte individuali che prestano i servizi descritti dall’articolo 5 quindecies

– i soggetti unionali (persone fisiche) che abbiano un contratto di lavoro, facciano parte del Consiglio di amministrazione, o altrimenti collaborino, prestando i servizi descritti dall’articolo 5 quindecies

a favore di entità russe o del governo russo, sebbene possedute o controllate da società unionali o da società stabilite in uno dei Paesi partner elencati nell’allegato VIII del Regolamento.

Parole chiave: organizzazione e ottimizzazione

La necessità ormai prossima per i soggetti che vogliano fornire i servizi di cui all’articolo 5 quindecies alle proprie consociate stabilite in Russia di ottenere un’apposita autorizzazione in tal senso rilasciata dall’autorità competente comporta la necessità per gli operatori di ottimizzare le dinamiche e i rapporti contrattuali con le società controllate, al fine di organizzare nel modo più efficace possibile l’iter autorizzativo.

Al riguardo, lo studio UBFP è a disposizione dei propri Clienti per l’analisi delle singole posizioni e per ogni necessaria assistenza e supporto sia in fase di istruzione che di richiesta delle necessarie autorizzazioni all’Autorità nazionale – UAMA.

 

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