NewsImport di diamanti dalla Russia: ADM pubblica il calendario dei nuovi divieti

29 Marzo 2024
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Con l’avviso pubblicato il 12 marzo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l’attivazione del calendario relativo ai nuovi divieti sull’importazione dei diamanti imposti dal Regolamento 2023/2878, che ha istituito il dodicesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia.

Si riportano di seguito le scadenze condivise dall’Agenzia:

1° gennaio 2024:

  • Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e i prodotti che li contengono elencati nell’allegato XXXVIIIA, parti A, B e C originari della Russia o dalla Russia esportati nell’Unione o in qualsiasi paese terzo.
  • Divieto di acquistare, importare o trasferire direttamente o indirettamente i diamanti e i prodotti che li contengono elencati nell’allegato XXXVIIIA, parti A, B e C transitati attraverso il territorio della Russia quale ne sia l’origine.

1° marzo 2024:

  • Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati ciascuno.

1° settembre 2024:

  • Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, trasformati in un paese terzo, costituiti da o che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi ciascuno.

Nel corpo dell’avviso, poi, la Dogana chiarisce quali prove, in fase di sdoganamento, devono essere fornite dagli importatori, differenziando i tipi di prodotto interessati:

Diamanti grezzi delle voci doganali 7102 10 e 7102 31

Per i diamanti grezzi di dimensioni pari o superiori ad 1,00 carato (dal 1° marzo al 1°settembre) e di dimensioni pari o superiore 0,5 carati (dal 1° settembre), i documenti riguardanti l’origine devono essere presentati all’autorità competente per la verifica ossia la Federal Public Service Economy at the Diamond Office, di Anversa in Belgio. Il transito può essere autorizzato per consentire di eseguire detta verifica.

Diamanti tagliati della voce doganale 7102 39 e prodotti dell’allegato XXXVIIIA parti B e C

Gli importatori di diamanti tagliati e dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del bene in un paese terzo saranno tenuti a provare l’origine non russa dei loro prodotti mediante i documenti di cui al seguente elenco non esaustivo:

  • una fattura dettagliata;
  •  un certificato KP del diamante grezzo;
  •  eventuale certificato G7;
  •  la documentazione di trasporto;
  •  qualsiasi documentazione tecnica che consenta di determinare l’origine, il peso, il numero e le caratteristiche dei diamanti contenuti nei colli figuranti nella dichiarazione doganale;
  •  autodichiarazione dell’importatore/fornitore.

In ultimo, l’Ufficio ha chiarito i codici da utilizzare all’atto dello sdoganamento sia con riferimento alle deroghe che al sistema delle prove.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per approfondire i temi qui brevemente trattati ed aiutarli nel predisporre modelli contrattuali e idonee procedure nel il rispetto della normativa descritta.

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