NewsSubito esecutive le sentenze di annullamento degli avvisi emessi dalla Dogana

24 Aprile 2024
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Con la sentenza 11 aprile 2024, C-770/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che la normativa unionale contenuta negli articoli 43 ,44 e 45 del Codice doganale dell’Unione – CDU (Regolamento n. 952 del 2013) non osta a una normativa nazionale che preveda l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado favorevoli al contribuente e non ancora definitive, che abbiano ad oggetto risorse proprie dell’UE.

La decisione in parola trae origine da un contenzioso tra una società italiana e l’Agenzia delle dogane a seguito dell’emissione, da parte di quest’ultima, di alcuni avvisi di accertamento impugnati dal contribuente e successivamente annullati, all’esito del giudizio, dal giudice di primo grado.

A seguito dell’esito sfavorevole, l’Ufficio ha interposto appello avverso la sentenza e, in seno al procedimento di secondo grado, non è stata adottata alcuna deliberazione sospensiva sull’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Nelle more del giudizio di appello, dunque, l’Amministrazione ha notificato al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in cui avvertiva che, in caso di mancato adempimento, avrebbe iscritto ipoteca sui suoi beni mobili per un valore pari al doppio dell’importo del debito.

La società italiana, pertanto, ha impugnato tale comunicazione sostenendo che, secondo la legislazione nazionale in tema di riscossione di dazi e di diritti doganali, in caso di accoglimento da parte del giudice di primo grado del ricorso avverso l’avviso di accertamento, le somme pretese in forza dello stesso sarebbero divenute inesigibili.

L’Agenzia delle dogane, tra i vari motivi a supporto del proprio operato, ha evidenziato un precedente della Corte di cassazione che, nell’ordinanza 13 ottobre 2020 n. 22012, aveva rilevato come la normativa unionale (in particolare, l’art. 45 del CDU) avrebbe statuito che “la presentazione di un ricorso amministrativo giurisdizionale non sospende l’esecutività di una decisione relativa all’applicazione della legislazione doganale e che, conformemente all’articolo 98 di tale codice, la garanzia costituita per un’obbligazione doganale non può essere svincolata se, in particolare, tale obbligazione non si è estinta”.

Alla luce di quanto sopra, il giudice di merito ha ritenuto di rimettere la questione alla Corte di Giustizia per chiarire se effettivamente gli articoli da 43 a 45 CDU potessero essere interpretati o meno nel senso di precludere la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che preveda l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado emesse dagli organi giudiziari nazionali con l’effetto di annullare in tutto o in parte atti impositivi relativi a risorse proprie dell’Unione.

La Corte di Giustizia si è espressa, con la sentenza in commento, in senso negativo, chiarendo che l’art. 43 del CDU dispone espressamente che gli articoli 44 e 45 non debbano essere applicati a ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione, in materia di applicazione della normativa doganale, presa da un’autorità giudiziaria ma solo ai ricorsi presentati avverso decisioni relative all’applicazione della normativa doganale adottate da autorità doganali.

Per questi motivi la CGUE esclude che la normativa unionale invocata dall’Ufficio (e anche dalla Corte di cassazione) possa ostare all’immediata esecutività delle sentenze di primo grado anche se non ancora definitive.

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