NewsRavvedimento operoso e dogana: dopo la notifica del pvc sanzioni ridotte soltanto fino a un quinto

28 Febbraio 2020

L’Agenzia delle dogane, con una recente nota di febbraio, ha chiarito le modalità applicativa del nuovo ravvedimento operoso in dogana, modificato dal decreto fiscale 124 del 2019.

Come noto, l’istituto del “ravvedimento operoso”, introdotto dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii., inizialmente previsto soltanto per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni, omissioni o irregolarità fiscali eventualmente commesse, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Gli operatori possono farvi ricorso anche qualora gli accessi, le ispezioni, le verifiche o altre attività di accertamento amministrativo abbiano già avuto inizio.

Dal 2016, grazie all’ampliamento del campo di applicazione del citato art. 13 ad opera del dl fiscale 193 del 2016, l’istituto del ravvedimento ha fatto il suo ingresso anche in dogana, quale strumento utilizzabile per la correzione delle irregolarità connesse al pagamento dei tributi doganali e delle accise, anche trascorsi due anni dalla data della dichiarazione doganale.

Con le successive modifiche apportate dal d.l. 124 del 2019, fino al 31 dicembre scorso era previsto che l’operatore potesse pagare le sanzioni, anche dopo la notifica di un processo verbale dell’Agenzia delle dogane, con una riduzione variabile in relazione alla tempestività della regolarizzazione.

Tale possibilità, tuttavia, non è più prevista e, dunque, in presenza di un pvc il contribuente potrà versare le sanzioni ridotte soltanto a un quinto.

Sulla scorta di ciò, per gli operatori si potrebbero verificare due distinti scenari: in caso di assenza di un processo verbale di constatazione, il contribuente sanerà l’eventuale violazione con il versamento dei tributi e delle sanzioni, ridotte secondo le percentuali previste alle lettere da a) a b-ter) dell’art. 13 (riduzione da 1/10 a 1/6). Ove vi sia un controllo “in linea” e il pvc non sia ancora stato emesso, l’operatore potrà versare i tributi e le sanzioni ridotte direttamente in Dogana, indicando nella causale di versamento di volersi avvalere del ravvedimento.

Nel caso in cui, invece, al contribuente sia notificato un processo verbale, quest’ultimo potrà provvedere al pagamento dei tributi e delle sanzioni nella misura di un quinto del minimo, con le modalità esplicitate nel pvc.

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