NewsTriangolazioni comunitarie: possibili anche quando il promotore è stabilito nello Stato membro di partenza dei beni

3 Maggio 2018

Con la sentenza 19 aprile 2018, C-580/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’applicabilità dello schema delle triangolazioni comunitarie, con conseguente assoggettamento a Iva della sola cessione all’acquirente finale nel paese di destinazione dei beni, anche alle operazioni in cui il soggetto intermedio sia stabilito nello stesso Paese membro di partenza dei beni, dovendo tenere in considerazione soltanto il numero di identificazione Iva con cui il soggetto ha effettuato l’acquisto intracomunitario.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, una società stabilita in Germania era identificata ai fini dell’Iva anche in Austria, dove intendeva costituire una stabile organizzazione.

Tra il 2012 e il 2013 la società utilizzava il numero di identificazione Iva austriaco per acquistare da fornitori stabiliti in Germania prodotti che poi rivendeva a un cliente stabilito e identificato in Repubblica ceca.

I beni in questione erano direttamente spediti dai fornitori tedeschi al cliente finale.

L’amministrazione finanziaria austriaca ha contestato tali operazioni e ha preteso l’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati con la posizione Iva austriaca, disconoscendo la triangolazione comunitaria.

La società ha impugnato la decisione dell’Amministrazione e il giudice nazionale ha rinviato la questione alla Corte, al fine di chiarire se ricorra la condizione prevista dall’art. 141, lettera c), della direttiva Iva nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato nello Stato membro da cui i beni siano spediti o trasportati anche nell’ipotesi in cui il soggetto medesimo utilizzi, ai fini dello specifico acquisto intracomunitario, un numero di identificazione Iva di un altro Stato membro.

A tale proposito la Corte ha statuito che, nonostante il promotore della triangolazione sia identificato ai fini dell’Iva in più Stati membri, deve comunque tenersi conto soltanto del numero di identificazione con cui ha effettuato l’acquisto intracomunitario, con la conseguenza che l’imposta deve essere assolta unicamente nello Stato di destinazione finale dei beni.

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