NewsNuovo pacchetto di misure per contrastare le frodi sulle accise

7 Novembre 2019

Il decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio 2020, ha introdotto rilevanti novità in tema di contrasto alle frodi aventi a oggetto le accise.

In primo luogo, per quanto concerne il sistema di informatizzazione e monitoraggio telematico delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS), è stato previsto un termine più breve, rispetto all’attuale, entro il quale tale regime deve obbligatoriamente concludersi (24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario, art. 6, sesto comma, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Tua).

Per quanto riguarda i prodotti lubrificanti, è stato introdotto un nuovo sistema di tracciabilità nel territorio nazionale, prevedendo l’obbligo di circolare nel territorio nazionale con un “Codice amministrativo di riscontro”, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane, da annotare sulla documentazione di trasporto.

Importanti novità, poi, saranno previste in materia di deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ex art. 25 del Tua.

Sul punto, si segnala la modifica dei limiti di capacità previsti per i depositi a uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.

Dal 1° gennaio 2020, per poter accedere alla deroga del versamento anticipato Iva, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati.

Per ciò che concerne i carburanti, il decreto fiscale introduce alcune disposizioni volte a uniformare e coordinare i requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti in questione (nuovo comma 1-bis dell’art. 8 del Tua), nonché impedisce l’utilizzo della dichiarazione d’intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano tali beni.

In ultimo, si segnala che il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale, per chi esercita l’attività di autotrasporto di persone e merci, è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

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