NewsUlteriori chiarimenti della Dogana sul regime Iva di Dispositivi medici e DPI

5 Giugno 2020

Con la Circolare n. 12/2020 del 30 maggio la Dogana ha chiarito quanto stabilito dall’art. 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio) che ha previsto la riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia dovuta al Covid-19[1].

L’Ufficio aveva già affrontato l’argomento nella nota prot. 152373 del 22 maggio 2020 e, con la circolare in commento, ha dipanato ulteriori dubbi posti dagli operatori.

In primo luogo, è stato chiarito che, per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della disposizione contenuta nell’art. 124, lo stesso decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ossia il 19 maggio 2020.

A partire da tale data, dunque, e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni indicati nella tabella A, parte II-bis, numero 1-ter del dpr 633 del 1972 sono esenti Iva.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, invece, le cessioni di tali beni sconteranno un’aliquota agevolata pari al 5%.

Alla luce di ciò, pertanto, l’Ufficio conferma l’impossibilità di una applicazione retroattiva di detta norma.

In merito, poi, alla possibilità di includere le cd. “mascherine generiche” nell’ambito dell’art. 124, la Dogana evidenzia che l’elenco proposto dalla norma deve considerarsi tassativo e, di conseguenza, tale tipo di bene (che non è riconducibile né a un dispositivo medico né a un DPI) non può rientrare fra quelli che godono delle agevolazioni Iva illustrate.

In ultimo, allegata alla nota in commento, l’Ufficio ha riepilogato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione Iva, a cui è stato associato in Taric il codice addizionale “Q101”, da utilizzare nella casella 33 del DAU sino al 31 dicembre 2020.

 

Riferimenti: Circolare n. 12/2020, prot. n. 163209 del 30 maggio 2020.

 

[1] Art. 124, dl 34 del 2020: “[…] 1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;”. 2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. […]”.

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