NewsAccise: chiarimenti della Dogana sulle dichiarazioni energia elettrica e gas naturale per l’anno d’imposta 2019

23 Giugno 2020

Nell’ambito delle misure di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza Covid-19,  con l’art. 129, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) sono state riviste le scadenze di pagamento delle imposte sull’energia elettrica e sul gas naturale.

Al fine di chiarire alcuni aspetti relativi alle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2019, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato, in data 16 giugno 2020, la Circolare n. 15 ove sono specificati alcuni importanti aspetti operativi.

In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che la previsione contenuta nell’art. 129 non ha effetto sulla determinazione dei ratei di acconto, che rimangono dovuti sulla base dei consumi effettivi dell’anno 2019, così come accertati e liquidati in dichiarazione, le cui modalità di compilazione restano invariate.

Tale articolo, infatti, secondo l’Amministrazione, incide soltanto sull’entità dei versamenti da effettuare nel periodo compreso tra maggio e settembre che, come stabilito dal Legislatore, può essere pari al 90% dell’ammontare delle rate di acconto individuate sulla base del criterio ordinario.

Pertanto, nel far riferimento alle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per il gas naturale e l’energia elettrica, relativamente ai quadri di riepilogo e saldo dell’accisa, la Dogana ribadisce che:
– il conguaglio per l’anno d’imposta 2019 va definito mediante il raffronto tra il liquidato relativo ai consumi 2019 e il dovuto secondo i ratei d’acconto calcolati in base ai consumi 2018;
– i campi concernenti le rate di acconto per il 2020 andranno compilati tenendo conto dell’intero importo calcolato in relazione ai consumi accertati nel 2019, indipendentemente dai corrispondenti versamenti, effettuati o da effettuare, in conseguenza del conguaglio o dell’esistenza di crediti pregressi nonché in relazione al citato art. 129.

Si precisa, infine, che l’art. 129 del Decreto Rilancio non contempla la possibilità di versare in misura ridotta le rate di acconto dovute per l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per l’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale regionale, istituite dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14/06/1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni, ferme restando eventuali disposizioni in materia emanate dalle Regioni destinatarie del tributo.

Riferimenti: Circolare Agenzia Dogane n. 15/2020

Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello AD-1 anno 2019

Allegato 2 – Istruzioni per la compilazione del Modello AD-2 anno 2019

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