Continuano i negoziati fra l’Unione europea e il Regno Unito per raggiungere un accordo entro la fine dell’anno.
Con le ultime dichiarazioni, il premier inglese e il suo esecutivo – nonostante il parere contrario di Galles, Scozia e Irlanda del Nord – hanno reso noto che non si intende chiedere una proroga del periodo di transizione per il completamento del negoziato con l’Ue oltre la scadenza del 31 dicembre 2020.
Resta poco tempo, dunque, per trovare il tanto atteso “Deal” con l’Europa. A tale proposito, infatti, si rammenta che, una volta definito il testo dell’accordo, il processo di ratificazione richiederà diverse settimane dato che ciascuno dei 27 Paesi membri dell’Unione europea dovrà procedere alla ratifica.
Entro ottobre, pertanto, occorrerebbe ottenere la versione finale di un Accordo di libero scambio (Free Trade Agreement, “FTA”), gradito a entrambe le parti per proseguire i loro scambi commerciali senza tariffe e barriere non tariffarie.
In tale scenario, al fine di spingere gli operatori ad organizzarsi al meglio durante il presente periodo transitorio, è intervenuta la Commissione europea che, con la recentissima comunicazione COM (2020) 324 final del 9 luglio 2020, ha fornito una guida sui cambiamenti che gli operatori si troveranno in ogni caso ad affrontare, a prescindere che le Parti riescano a raggiungere il Deal sperato.
In particolare, per ciò che riguarda lo scambio di merci, la Commissione ha chiarito che, dal 1° gennaio 2021, saranno richieste, fra l’Unione europea e il Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord), tutte le formalità e i controlli doganali normalmente presenti fra l’Ue e un qualsiasi Stato terzo.
Esportazioni e regime preferenziale
Le aziende che vorranno importare o esportare in o da Uk dovranno essere in possesso del codice EORI nonché dimostrare lo status originario delle proprie merci, al fine di godere un eventuale trattamento preferenziale.
I beni che non soddisferanno i requisiti di origine saranno soggetti a tassazione, anche qualora sia stipulato un accordo commerciale Ue-Regno Unito “zero-tariff, zero-quota”.
Anche gli scambi tra l’Unione e i suoi partner preferenziali saranno interessati dalla Brexit in quanto l’apporto del Regno Unito a un determinato prodotto (in termini sia di materiali che di operazioni di trasformazione) diventerà “non originario” ai sensi degli accordi commerciali dell’Unione per la determinazione dell’origine preferenziale: ciò comporterà la necessità, per gli esportatori Ue, di rivalutare loro catene di approvvigionamento.
Potrebbe essere necessario, infatti, localizzare la produzione in un altro Stato o cambiare i propri fornitori, al fine di continuare a godere dei trattamenti preferenziali.
Sempre con tale obiettivo, inoltre, va evidenziato che le merci che attraverseranno o faranno scalo nel territorio del Regno Unito dovranno soddisfare le disposizioni relative al trasporto diretto/non manipolazione contenute negli accordi preferenziali dell’Ue.
Trattamento Iva
L’Iva sarà dovuta, al momento dell’importazione di merci introdotte nel territorio dell’Unione Europea dal Regno Unito, al tasso applicabile alle forniture delle stesse merci all’interno dell’Unione.
Le merci esportate dall’Unione verso il Regno Unito saranno esenti da Iva, come nel caso di qualsiasi altra destinazione al di fuori dell’Unione Europea. In tali situazioni, il fornitore delle merci esportate deve essere in grado di provare che le merci abbiano effettivamente lasciato il territorio dell’Unione.
Accise
Come per qualsiasi importazione nell’Unione da Paesi terzi, le accise dovute sui prodotti soggetti a tali imposte (bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) saranno dovute all’atto dell’importazione nell’Ue e saranno pagabili al momento dell’immissione sul mercato delle merci.
Autorizzazioni e certificazioni
Per quanto riguarda le autorizzazioni e le certificazioni necessarie per la commercializzazione di determinati prodotti occorre segnalare che, per quanto riguarda l’Unione europea:
- i certificati o le autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organismi con sede nel Regno Unito non saranno più validi per l’immissione di prodotti sul mercato dell’Unione;
- ove la legislazione dell’Ue imponga la registrazione dei prodotti in banche dati, tale attività può essere effettuata soltanto da un importatore nell’Unione o da un rappresentante autorizzato del produttore del Regno Unito (es. per i prodotti che devono essere registrato nel EPREL, Eu Product Database for Energy Labelling);
- ove la legislazione dell’Ue preveda, come requisito per l’operatore di un Paese terzo, l’essere stabilito all’interno dell’Unione, tale stabilimento nel Regno Unito non sarà più considerato valido. Ciò significa che sarà necessario un trasferimento del rappresentante / responsabile autorizzato dal Regno Unito nell’Unione o che dovrà essere nominato un nuovo rappresentante / responsabile autorizzato stabilito nell’Unione europea;
- Le marcature o l’etichettatura delle merci immesse sul mercato dell’Unione, che si riferiscono a organismi o soggetti stabiliti nel Regno Unito, non saranno più conformi ai requisiti di etichettatura dell’Unione.
Restrizioni all’importazione/esportazione
Infine, potranno essere applicate, ai prodotti provenienti dal Regno Unito, le norme dell’Unione che vietano o limitano determinate importazioni/esportazioni di merci per motivi di ordine pubblico (tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente) nonché misure antidumping, compensative o di salvaguardia nel quadro della politica di difesa commerciale dell’Unione europea.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente come diventi sempre più fondamentale, per le aziende e per gli operatori, utilizzare il presente periodo transitorio per fare il punto sui flussi logistici eventualmente interessati dalla Brexit nonché per accedere alle semplificazioni già previste dalla normativa doganale unionale, protagoniste di un possibile Accordo di libero scambio.
Lo Studio UBFP è a disposizione degli operatori e offre il proprio supporto alle aziende sia nella fase di approfondimento della normativa doganale che durante tutti gli iter autorizzativi in Dogana.
Riferimenti: COM (2020) 324 final del 9 luglio 2020