NewsLa direttiva “PIF” estende la responsabilità degli enti alle frodi Iva e ai reati doganali

9 Luglio 2020

Lo scorso 7 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017 (c.d. “Direttiva PIF”), sulla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari nell’Unione europea.

Le nuove disposizioni modificano la disciplina dei reati fiscali in tema di responsabilità amministrativa delle società per le fattispecie commesse dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio, introducendo in tale novero anche il reato di contrabbando, disciplinato dal Testo unico della legislazione doganale (Tuld).

Si prevede, così:

  • che per i reati tributari caratterizzati dall’elemento della transnazionalità e da un’imposta Iva evasa non inferiore a 10 milioni di euro, vengano punite anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato);
  • l’ampliamento del catalogo dei reati fiscali per i quali è considerata responsabile anche la società (exlgs. n. 231 del 2001), con inclusione dei delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
  • l’estensione della responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, con modulazione della sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100 mila euro;
  • l’ampliamento del novero dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, con inclusione dei delitti di peculato e di abuso d’ufficio.

L’implementazione della disciplina penale tributaria in oggetto segue il corposo intervento in materia realizzato dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. “Decreto Fiscale”), che aveva determinato l’aggravamento delle pene edittali previste per taluni reati tributari e l’introduzione, nell’alveo dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231 del 2001, dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Le citate modifiche rendono necessaria una particolare attenzione, specialmente per i soggetti che operano in ambito internazionale, al fine di verificare l’adeguatezza dei propri modelli di organizzazione e gestione ai fini del d.lgs. 231 del 2001.

Per quanto concerne, infine, il reato di contrabbando (ma anche per le frodi Iva internazionali), al fine di ottimizzare i propri modelli organizzativi 231, per le società potenzialmente interessate (ossia quelle che pongono in essere operazioni rilevanti dal punto di vista doganale) sembrerebbe essere utile evidenziare nei propri modelli, se effettivamente in possesso dagli operatori, eventuali strumenti di compliance doganale, quali, ad esempio, l’AEO (Operatore economico autorizzato), che certificano una corretta impostazione della gestione delle pratiche in Dogana.

Lo Studio UBFP è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi brevemente descritti.

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