NewsDeterminazione del valore in Dogana: la Corte di Giustizia si pronuncia in materia di software

21 Settembre 2020

Con la sentenza del 10 settembre 2020, C-509/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che, secondo una corretta interpretazione dell’art. 71, par. 1, lett. b), cdu, il valore economico di un software concepito nell’Ue e messo gratuitamente a disposizione del venditore di un Paese terzo da parte del compratore, deve, all’atto dell’importazione, essere considerato ai fini della determinazione del valore in dogana.

Il caso oggetto di rinvio pregiudiziale riguarda una nota casa di produzione automobilistica che fabbricava veicoli contenenti centraline di comando. Tali centraline, provenienti da Paesi extra-Ue, sono un sistema integrato di bordo che controlla i dispositivi fisici nei veicoli.

Per assicurare una comunicazione fluida delle applicazioni e dei sistemi del veicolo, la società aveva sviluppato un software, necessario per effettuare varie operazioni tecniche, riprese dalla centralina di comando dell’auto.

Tale software era messo gratuitamente a disposizione dei produttori di centraline extra-Ue, che lo utilizzavano per collaudare il proprio prodotto prima della consegna.

La società, dunque, importava le centraline de quibus senza tenere conto, all’interno del valore dichiarato in dogana, dei costi di sviluppo del ridetto software.

Tale comportamento, oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle dogane tedesca, è stato portato all’attenzione della Corte al fine di chiarire se i costi di sviluppo di un software messo gratuitamente a disposizione del venditore extra-Ue dovessero o meno rientrare nel valore di transazione da dichiarare.

Sul punto, la Corte di Giustizia ha evidenziato che il valore economico del software, ancorchè concepito all’interno dell’Unione e ceduto gratuitamente, può essere aggiunto al valore di transazione in dogana.

E invero, la Corte ha ribadito che – come previsto dal Comitato del codice doganale – i software rientrano nella definizione di “materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate” di cui all’art. 71, par. 1, punto i) del cdu, essendo connessi o incorporati al prodotto finale e rendendone possibile il funzionamento o il miglioramento.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha interpretato l’art. 71, par. 1, lett. b) del cdu ritenendo che il valore doganale di un bene deve riflettere il valore economico reale dello stesso, tenendo in considerazione tutti gli aspetti che lo compongono.

Spetterà al giudice del rinvio verificare, nel caso concreto, la corrispondenza tra il valore reale del bene importato – contenente il software – e il valore di transazione dichiarato.

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