NewsPlastic Tax: si allarga la platea dei soggetti obbligati al versamento?

22 Ottobre 2020

La legge di Bilancio 2020 (l. 160 del 2019), come noto, ha introdotto, a partire dal 2021, la c.d. Plastic tax”, un’imposta sui consumi volta a disincentivare l’utilizzo di plastica non riciclata da parte delle imprese.

Se, dal punto di vista ambientale, l’intento del governo è sicuramente lodevole, occorre considerare anche gli oneri che le imprese interessate dovranno sostenere, valutando a tal fine il perimetro applicativo del nuovo tributo.

In particolare, la Plastic tax, definita in gergo tecnico “imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego” (MACSI) è disciplinata nell’art. 1, commi da 634 a 658, della legge di Bilancio 2020.

I prodotti a cui si applica (art. 1, comma 634) sono, pertanto, i prodotti volti al “contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, che possono essere anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce e vengono realizzati utilizzando “materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica” e sostanzialmente non sono stati concepiti per essere utilizzati più volte. Sono inoltre considerati MACSI anche i prodotti ed i dispositivi indicati nel comma 635.

L’imposta non si applica, invece, a prodotti compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 del 2002, ai dispositivi medici ed ai MACSI atti al contenimento ed alla protezione dei medicinali.

L’importo del tributo è pari a 45 centesimi per ogni kg. di plastica utilizzato.

Per quanto poi concerne la platea dei soggetti tenuti al versamento, la norma cita:

– il fabbricante dei prodotti realizzati nel territorio nazionale;

– per MACSI provenienti da altri Paese UE: il soggetto che li acquisti nell’esercizio della sua attività economica, o che li ceda, se i MACSI siano acquistati da un consumatore finale;

– per MACSI provenienti da Paesi terzi: l’importatore.

Sul punto, il tavolo di lavoro promosso dal Mef e dall’Agenzia delle dogane, riunitosi a seguito dei numerosi chiarimenti richiesti dalle varie associazioni di categoria, avrebbe ventilato la possibilità di ampliare la platea dei soggetti obbligati al versamento del tributo a tutta la catena di logistica. In altre parole, oltre al produttore pagherebbe anche il grossista.

Ma non è tutto, perché allo studio c’è anche l’ipotesi di includere gli esercenti dei depositi della grande distribuzione con cui, però, bisognerà ancora avviare il confronto. Resterà da chiarire chi sarà poi il soggetto concretamente obbligato in quanto dalle indicazioni fornite emerge che il trasferimento del prodotto di plastica tra i due soggetti non determina immissione in consumo e il relativo versamento dell’imposta.

Naturalmente qualora eserciti anche l’attività di deposito della grande distribuzione o di magazzino all’ingrosso, il produttore sarà tenuto a versare l’imposta al momento della cessione agli esercizi commerciali.

In attesa di nuovi doverosi chiarimenti, occorre, tuttavia, che i soggetti potenzialmente interessati dalla Plastic tax, valutino concretamente l’impatto del tributo sul loro business, stabilendo eventuali interventi volti, per esempio, ad aumentare l’utilizzo di materiale riciclato che non risulta colpito dal nuovo tributo.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

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