NewsAnche le violazioni doganali fanno scattare la responsabilità da 231

27 Febbraio 2021

Rientrano nella c.d. responsabilità 231 anche i reati fiscali e doganali, come il contrabbando, con la conseguenza che gli operatori devono prevedere un apposito monitoraggio/aggiornamento dei modelli di compliance già in essere.

A tale proposito, come noto, il d.lgs. 75 del 2020, che ha recepito la direttiva UE 2017/1371 (“PIF”), ha introdotto la responsabilità amministrativa ex decreto 231, anche in presenza di delitto di contrabbando, prevedendo sanzioni pecuniarie assai gravose per l’ente giuridico.

In buona sostanza, pertanto, in caso di contrabbando, la società che non ha predisposto un adeguato modello di compliance, sarà soggetta ad un ulteriore livello di responsabilità amministrativa per non aver messo in atto i controlli previsti dalla legge al fine di minimizzare il rischio di reati penali.

Occorre inoltre osservare che le sanzioni da 231, in astratto, potrebbero portare alla sospensione o alla revoca di licenze e autorizzazioni, impedire l’ammissione a gare per la PA, comportare multe e confische ex art. 25 sexiesdecies D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Al fine di prevenire tali situazioni, le aziende dovranno rivedere il proprio modello 231 nell’ottica di una precisa presa di coscienza del rischio derivante dalle operazioni doganali, intervenendo eventualmente per prevedere procedure adeguate di controllo.

In quest’ottica, l’autorizzazione AEO può assumere un’importanza strategica fondamentale, giacché chi ne è titolare è già in possesso di uno strumento di monitoraggio del rischio doganale le cui dinamiche potranno essere utilizzate anche per l’implementazione del modello 231.

Lo studio UBFP rimane a disposizione per approfondire i temi qui brevemente trattati.

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