I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, nonostante la Brexit e l’applicazione delle regole e delle formalità di natura fiscale e doganale in vigore con Paesi terzi.
In particolare, l’Agenzia dell’entrate, con la Risoluzione n.7/E del 1° febbraio 2021, ha chiarito che l’identificazione diretta ex art. 35-ter d.p.r. 633/1972 (“decreto Iva”) deve soddisfare il requisito previsto dal quinto comma del suddetto articolo, ai sensi del quale è possibile avvalersi di tale identificazione soltanto nel caso in cui esistano, con il Paese terzo in cui il soggetto è residente, “strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta”.
A tale proposito, l’Accordo raggiunto tra Regno Unito e Unione Europea prevede un protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. L’intesa raggiunta tra le parti ha permesso, dunque, di semplificare l’adempimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva, soddisfacendo in sostanza le condizioni previste dall’art. 35-ter, quinto comma, del decreto Iva. Analogamente, ove i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito dispongano di un identificativo Iva rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, gli stessi possono continuare ad avvalersene per le operazioni all’interno dell’Ue.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.