NewsTrattamento Iva dei beni necessari al contrasto del Covid-19

6 Marzo 2021

Con la legge 30 dicembre 2020, n.178, c.d. “Legge di bilancio”, e in particolare con le disposizioni previste all’art. 1, commi 452 e 453, è stato recepito quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE prevedendo, in materia di Iva, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il virus Covid-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19.

Detta direttiva consente agli Stati membri di stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per le forniture dei vaccini e della strumentazione per diagnostica, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.

Con specifico riferimento alla strumentazione per diagnostica, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell’esenzione IVA “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”.

Al fine di fornire un aiuto pratico agli operatori, l’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 9 del 3 marzo 2021, ha chiarito che:

  • sono soggette all’aliquota Iva del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1 alla citata circolare, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
    Per le operazioni doganali aventi a oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102;
  • sono esenti dall’Iva le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 alla circolare, ai quali è stato associato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Cadd Q103.

Ai beni compresi nell’Allegato 2.1 (strumentazione per diagnostica) si applica l’esenzione dall’Iva per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2 (vaccini), inseriti nella Taric dal 1° gennaio 2021, l’esenzione si applica per le importazione effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

Riferimenti: Agenzia delle dogane, circolare 9/2021, prot. 66902/RU, del 3 marzo 2021

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