I servizi di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner sono non imponibili ai fini Iva, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 4), del d.p.r. n. 633/1972 (cd. “decreto Iva”).
Queste le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 110 del 16 febbraio 202, precisando altresì che sono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cui si applica il regime di non imponibilità Iva, i servizi relativi alle operazioni doganali.
In particolare, in prima battuta occorre stabilire se, ai fini Iva, le prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner siano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-ter del decreto Iva, ai sensi del quale l’Iva è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente se soggetto passivo d’imposta ovvero il prestatore, laddove il committente non sia soggetto passivo.
Individuata la rilevanza territoriale, occorre inoltre stabilire se ricorrono gli estremi per l’applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art. 9 del decreto Iva.
A tale proposito, per l’art. 9, comma 1, n. 4), del decreto Iva sono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili a Iva, tra gli altri, “i servizi relativi alle operazioni doganali“.
Alla luce di ciò, rientrando i servizi di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner nella categoria di cui sopra, gli stessi sono non imponibili ai fini Iva, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 4), d.p.r. n. 633/1972.
Lo Studio legale UBFP rimane a disposizione per approfondire le tematiche sopra brevemente trattate.