La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2021, n. 4113, ha ribadito il proprio orientamento in merito al diritto del contribuente di vedersi rimborsare i costi sostenuti per la fideiussione finalizzata alla sospensione del pagamento del tributo.
Nel caso di specie, la società, dopo aver ottenuto l’annullamento con sentenza passata in giudicato degli avvisi di rettifica notificati dall’Agenzia delle dogane, ha chiesto a quest’ultima il rimborso degli oneri sostenuti per la sottoscrizione della polizza fideiussoria depositata in Dogana, necessaria per sospendere l’esecuzione della pretesa erariale.
L’Agenzia ha negato tale rimborso sostenendo che la sentenza passata in giudicato non si sarebbe pronunciata sull’effettiva debenza dell’imposta bensì soltanto sulla questione pregiudiziale relativa all’incompetenza dell’Ufficio che aveva emesso gli avvisi.
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dalla Dogana e chiarito, ancora una volta, che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare “i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto” per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, qualora sia definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella accertata.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.