NewsE-commerce e Iva: le principali novità

29 Luglio 2021

Il commercio elettronico (e-commerce) è la nuova frontiera dei mercati internazionali e, negli ultimi anni, ha registrato un’importante crescita dovuta anche alle esigenze nate durante la pandemia Covid-19.

Per e-commerce si intende l’insieme delle operazioni effettuate in via telematica in relazione a cessioni di beni materiali (e-commerce indiretto) o a cessioni di beni digitali (e-commerce diretto).

La crescita esponenziale di tale fenomeno giustifica l’intensa attività di analisi e di studio condotta da organizzazioni internazionali (quali Wto e Wco) ed istituzioni unionali, finalizzata a disciplinare questo specifico settore in modo da assicurare una concorrenza leale tra le imprese.

In quest’ottica, il legislatore Ue ha emanato il c.d. “VAT E-commerce Package”, o “Pacchetto Iva”, che interviene sulla legislazione Iva apportando significative modifiche normative relativamente agli obblighi in materia di vendita a distanza di beni e di prestazioni.

Il suddetto pacchetto, in vigore dal 1° luglio 2021, costituto dalla Direttiva Ue 2455/2017, dal Regolamento di esecuzione Ue 2459/2017 e dal Regolamento Ue 2454/2017, ha previsto le seguenti principali novità:

  • introduzione del sistema OSS One Stop Shop in sostituzione del vecchio sistema MOSS.
  • abolizione dell’esenzione Iva per le importazioni di beni di valore totale non superiori a 22 euro. Ora l’imposta è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell’Ue da un territorio o Paese terzo;
  • modalità dichiarativa semplificata per le spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo (dichiarazione H7 – Super Reduced Data Set);
  • due nuove modalità di assolvimento dell’imposta, alternative al meccanismo ordinario: lo sportello unico per le importazioni IOSS Import One Stop Shop e il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA all’importazione;

Tale pacchetto è stato recepito nel nostro ordinamento dal d.lgs 25 maggio 2021, n. 82, che apporta le seguenti sostanziali novità al dpr 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di Iva.

Sportello OSS (nuova versione dell’art. 74 quinquiens e sexies) e IOSS (art. 74 sexies.1)

Il nuovo art. 74 quinquiens del dpr 633/1972 disciplina il regime cd. One Stop Shop – non UE”, che estende l’ex regime MOSS a tutti i soggetti passivi non stabili nell’Unione europea che rendono qualsiasi tipo di servizio B2C.

Il nuovo regime OSS-non UE permetterà, a tali soggetti, di non dover registrarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro nel quale hanno luogo le loro prestazioni ma di corrispondere l’imposta nel solo Paese di identificazione da loro scelto.

Ad esempio, un soggetto non stabilito nell’Ue che effettua prestazioni di servizi mediante l’utilizzo di sistemi informatici a consumatori (B2C) situati in Spagna, Polonia, Germania e Belgio, potrà scegliere uno degli Stati membri dove presta servizi come stato di identificazione, effettuando in tale stato un’unica dichiarazione Iva avente ad oggetto tutte le operazioni effettuate nel territorio unionale.

Il nuovo art. 74 sexies dpr 633/1972, invece, disciplina il regime cd. One Stop Shop – UE” ampliando l’ambito di applicazione del regime MOSS UE a tutti i servizi B2C erogati nell’Unione nonché a tutte le vendite a distanza intracomunitarie e alle cessioni interne di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro, facilitate da interfacce elettroniche.

Possono aderire al regime OSS UE tutti i soggetti passivi domiciliati nel territorio dell’Unione, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea con stabile organizzazione nel territorio dell’Ue nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, senza stabile organizzazione, che abbiano nominato un rappresentante fiscale in uno Stato membro al fine di registrarsi al regime.

Attraverso tale sistema, dunque, questi soggetti avranno la facoltà di assolvere l’Iva dovuta nei vari Stati membri semplicemente utilizzando la relativa piattaforma predisposta dall’Amministrazione compente (Agenzia delle entrate se domiciliato in Italia). Non saranno dunque tenuti né a identificarsi in ogni singolo Stato dell’Unione europea nel quale operano, né tanto meno ad effettuarvi la relativa dichiarazione mensile Iva.

Con l’art. 74-sexies.1, dpr 633/1972, poi, è stato introdotto un regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, c.d Import One Stop Shop o IOSS”, per beni aventi un valore non superiore a 150 euro.

Tale regime comporta il pagamento dell’Iva da parte dell’acquirente al momento della transazione commerciale; il venditore, successivamente, dichiarerà, mediante l’IOSS, l’imposta riscossa e la verserà di conseguenza allo Stato membro di identificazione.

È opportuno sottolineare che, per tale merce, l’Iva è stata già assolta dal venditore presso il suo Stato membro di identificazione e per questo motivo, al fine di evitare la doppia imposizione, la merce oggetto della dichiarazione doganale presentata per l’importazione non è soggetta ad Iva.

Per poter usufruire del regime “IOSS” è necessario effettuare una registrazione presso l’autorità fiscale competente la quale rilascerà un numero IOSS Iva che dovrà essere apposto, per ciascuna operazione della specie, nella dichiarazione doganale (H7).

In alternativa al regime IOSS, l’art. 70.1, dpr 633/1972, prevede un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione, il c.d. regime semplificato di importazione, in alternativa al regime IOSS, di beni di modesto valore (inferiore a 150 euro).

Tale opzione è stata introdotta per le operazioni svolte principalmente dagli operatori postali, vettori espresso ovvero operatori doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono garantire la correttezza dell’imposta riscossa.

I soggetti che si avvalgono del regime speciale sopracitato riscuotono l’imposta direttamente dalle persone a cui i beni sono destinati e versano alle autorità doganali solo l’Iva effettivamente ricevuta in pagamento, presentando mensilmente una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare dell’Iva riscossa.

Tale dichiarazione viene presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell’imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane (Determinazione direttoriale n. 219776/2021).

Infine, per il regime speciale relativo a merci importate tramite spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro, sarà possibile utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, un set di dati specifico ridotto, il cosiddetto tracciato H7.

Tale dichiarazione doganale H7, al momento dell’importazione, dovrà essere presentata indicando nel data element “Codice Procedura Aggiuntiva” i valori C07 e F49.

Il set H7 è stato introdotto per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali e per questo motivo il suo utilizzo è a discrezione di chi presenta la dichiarazione doganale. Qualora non si utilizzi tale modalità dichiarativa, sarà possibile optare per una dichiarazione doganale con un insieme completo di dati.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

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