NewsBrexit: procedura semplificata per la chiusura delle esportazioni dall’ufficio doganale di Calais

31 Agosto 2021

In considerazione del recesso del Regno Unito dall’UE, al fine di semplificare l’apposizione del visto a uscire informatizzato alle operazioni di esportazione che lasciano il territorio unionale presso l’ufficio doganale di uscita di Calais, l’amministrazione doganale francese, a partire dal 1° gennaio 2021, ha consentito agli operatori economici di utilizzare una specifica applicazione nazionale il cui obiettivo è di apporre il visto a tutte le operazioni di esportazione che costituiscono una spedizione.

In particolare, l’applicazione in parola consente agli operatori economici di iscrivere gli MRN delle operazioni di export in una “busta elettronica” denominata “enveloppe”.

Come noto, a causa di alcuni malfunzionamenti del sistema, molte operazioni risultano ancora non concluse.

Per far fronte a tale situazione, considerato il recente ripristino del citato sistema, l’amministrazione francese ha assicurato l’emissione del visto a uscire, per le operazioni di esportazione iscritte nei diversi enveloppe e non concluse, entro la terza decade di settembre 2021.

Per quanto concerne, invece, le operazioni di esportazione con ufficio di uscita Calais non iscritte nell’enveloppe ma che fanno parte di una spedizione in cui c’è almeno una operazione conclusa con visto a uscire informatizzato, l’Agenzia delle dogane italiana ha previsto una procedura agevolata che prevede l’apposizione del visto informatizzato, da parte dell’ufficio di esportazione, a quelle operazioni della specie che hanno, rispetto all’operazione che risulta effettivamente conclusa dal sistema francese, la stessa identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla frontiera (casella 21 del DAU) e/o lo stesso identificativo della lettera di vettura internazionale “CMR” (casella 44 del DAU) in almeno un singolo della dichiarazione.

Per l’accesso alla procedura semplificata, l’esportatore/dichiarante dovrà comunicare all’ufficio di esportazione la lista delle operazioni in questione.

In ultimo, si segnala che, per le esportazioni che non soddisfano i vincoli imposti dalla semplificazione, l’ufficio di export procederà alla conclusione prendendo in considerazione le prove alternative, tra cui sono ammesse:

  • la ricevuta di pagamento da parte dell’importatore;
  • l’attestazione di ricezione merce da parte del destinatario, con timbro/firma e l’indicazione di “Goods received”.

La procedura illustrata riguarda soltanto le esportazioni realizzate dal 1° gennaio al 15 agosto 2021 e può essere utilizzata dagli interessati entro il 30 settembre 2021.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire specifici approfondimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

Riferimenti: Agenzia delle dogane, Informativa prot. 289964/RU del 6 agosto 2021

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991