NewsNiente sanzioni per i soci di società estinta

30 Novembre 2021
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I soci di capitali della società cancellata dal registro delle imprese non rispondono delle sanzioni amministrative per illeciti commessi da quest’ultima quando era ancora in attività.

Queste le conclusioni espresse dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29112, depositata lo scorso 29 ottobre.

Sul punto, occorre brevemente ricordare che, a norma dell’art. 2495 del codice civile, una volta estinta la società di capitali, i soci possono essere chiamati dall’Amministrazione finanziaria a rispondere dei debiti tributari della stessa società nella misura in cui hanno riscosso somme da bilancio finale di liquidazione.

Per favorire tale meccanismo di riscossione a posteriori, l’art. 28, comma 4 del d.lgs. 175 del 2014, legittima il Fisco a notificare presso l’ultimo domicilio conosciuto, qualsiasi atto impositivo alla società per il quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione.

Sulla base di tali premesse normative, i Giudici di legittimità, nella sentenza in commento, hanno precisato che, in caso di avviso di accertamento indirizzato agli ex soci per illeciti commessi dalla società estinta, le sanzioni amministrative non possono essere trasmesse.

La Cassazione, pertanto, assimila i soci in questione agli eredi del soggetto defunto per i quali vige il principio di intrasmissibilità delle sanzioni tributarie, sancito dall’art. art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2 del medesimo decreto.

Tale interpretazione, che riprende i principi già enunciati dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione del 7 aprile 2017 n. 9094, pone un punto fermo sul delicato tema che riguarda la responsabilità dei soci per violazioni compiute dalla società, negando l’applicabilità delle sanzioni su questi ultimi.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

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