Con la circolare n. 22 dello scorso 29 marzo l’Agenzia delle dogane ha reso noto che, a decorrere dal 1° aprile 2022, entreranno in vigore le nuove modalità per il rilascio ed il controllo dei certificati inerenti all’origine preferenziale delle merci esportate.
Come noto, nell’ottica di ridurre il rischio di contagi da Covid-19, l’Agenzia aveva prorogato più volte l’utilizzo della modalità di previdimazione dei certificati EUR1, EURMED e A.TR, in concomitanza con il perdurare dello stato di emergenza, in scadenza il 31 marzo 2022. E proprio a seguito di detta cessazione, l’Ufficio ha deciso di non prorogare ulteriormente tale semplificazione che, pertanto, non sarà più utilizzabile.
Le richieste dei certificati di origine preferenziale EUR1, EURMED e A.TR, dunque, dovranno essere trasmesse all’Amministrazione esclusivamente tramite una delle seguenti modalità telematiche:
- procedura “ordinaria”;
- procedura “facilitata”;
- procedura “full digital”.
Procedura ordinaria
Tramite la procedura “ordinaria” l’operatore deve indicare nella dichiarazione di esportazione (casella n. 44) il codice inerente al certificato di origine preferenziale di cui si chiede l’emissione. Dopo il download del documento e la sua stampa, esso deve essere presentato alla Dogana per l’apposizione del timbro e della firma.
Procedura facilitata
La procedura “facilitata” consente all’operatore di stampare la certificazione su un formulario/modello tipografico in proprio possesso, precedentemente vidimato dall’Ufficio della dogana. L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti AEO (Operatore economico autorizzato) che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che presentino oggettive difficoltà operative nel relazionarsi con l’Ufficio competente.
Le manifestazioni di interesse degli operatori economici ad utilizzarla vengono valutate dall’Ufficio di esportazione in relazione alle effettive realtà locali, nonché alla frequenza ed al numero delle operazioni di esportazione dai medesimi soggetti effettuate nell’anno precedente.
Procedura full digital
La procedura “full digital” è al momento limitata al progetto “EUR1 full digital” che, a decorrere dal 1° marzo 2021, si utilizza esclusivamente per i certificati di circolazione EUR1 inerenti le esportazioni verso la Confederazione svizzera.
Nell’ottica di una futura full digital solution si segnala l’avvio di interlocuzioni con l’Autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R.
È importante sottolineare che, in ogni caso, l’operatore rimane responsabile della veridicità di tutte le dichiarazioni da esso rilasciate nell’ambito delle sopradescritte procedure.
In ultimo, ancora una volta l’Ufficio esorta gli operatori ad aderire alle semplificazioni previste, per la certificazione dell’origine preferenziale direttamente su fattura o su altro documento commerciale, dagli status di Esportatore autorizzato e registrato REX.
Lo Studio UBFP è a disposizione delle aziende e offre il proprio supporto sia nella fase di approfondimento della corretta classificazione e origine dei prodotti esportati che durante l’iter per ottenere le citate semplificazioni.
Riferimenti: Agenzia delle dogane, circolare 12/2022, prot. n. 138509/RU del 29 marzo 2022