NewsNon imponibilità Iva esclusa per le navi adibite alla pesca costiera e per quelle destinate a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare

31 Marzo 2022
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Con risposta a interpello del 17 marzo 2022 n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.

Tale interpretazione rettifica quella già fornita dall’ufficio nella presedente risoluzione n. 97 del 2022, nella quale l’Agenzia aveva sostenuto che la condizione di navigazione in alto mare doveva aver luogo per tutte le tipologie di natanti indicate alla lettera a) dell’art. 8 bis DPR 633/1972, vale a dire: navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali; navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio della pesca; navi adibite alla pesca costiera (quindi non d’alto mare); navi adibite a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (quindi sia d’alto mare che costiera); navi di cui ai punti precedenti destinate alla demolizione , con esclusione delle unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971 n. 50.

La risposta dell’Agenzia includeva, dunque, nell’applicazione del requisito di navigazione in alto mare, anche le navi adibite alla pesca costiera e quelle adibite a operazioni di salvataggio o di assistenza, ponendosi in contrasto con il suo stesso precedente e consolidato orientamento.

Con la risoluzione n. 2/2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europa (cfr. Corte di Giustizia, sentenze: 26 giugno 1990, causa C-185/89,Velker International Oil Company, punto 19; 16 settembre 2004, causa C-382/02, Cimber Air, punto 25), aveva espressamente escluso dalla condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navigazione in alto mare” le navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e le navi adibite alla navigazione costiera, conclusione altresì ribadita con la risposta n. 183/2020.

Con la risposta n. 120/2022, l’Agenzia delle Entrate, in rettifica della n. 97/2022, ha nuovamente ribadito che: “per beneficiare del regime di non imponibilità, la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare si riferisce alle navi che effettuano  trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera”.

Le imbarcazioni che possono essere ammesse al regime di non imponibilità sono solo quelle espressamente indicate nell’art. 8 bis e le prestazioni di servizi che possono godere del medesimo regime, tra cui anche le operazioni di demolizione, devono riguardare esclusivamente tali tipologie.

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