Con una nuova nota del 31 marzo 2022 l’Autorità nazionale UAMA ha comunicato la volontà di procedere al riesame delle autorizzazioni dual use emesse in riferimento a Russia e Bielorussia, precedentemente sospese con la comunicazione n. 6830 del 7 marzo 2022.
Tale decisione, dovuta al perdurare della crisi Ucraina, fa seguito al parere del Comitato consultivo per i prodotti a duplice uso che, nella seduta del 31 marzo, ha approvato la proroga fino al 2 maggio 2022 della sospensione di tutte le autorizzazioni, già rilasciate, verso i Paesi citati e soggette a riesame.
Al fine, dunque, di consentire alle autorità di espletare tale procedura di verifica, le imprese titolari di autorizzazioni sospese, laddove abbiano interesse al completamento della fornitura, dovranno, entro e non oltre il 1° maggio 2022, presentare istanza di riesame, avvalendosi dei modelli pubblicati sul sito del UAMA e indicando le motivazioni di esclusione dal divieto generale di esportazione, con relativa documentazione probatoria.
L’UAMA ha chiarito che, laddove l’operazione rientri all’interno delle eccezioni previste dai Regolamenti di riferimento, sarà ripristinata l’efficacia delle autorizzazioni sospese. Diversamente, le autorizzazioni saranno revocate, in applicazione delle misure restrittive vigenti.
Con riferimento, poi, alle nuove istanze e alle operazioni concesse senza autorizzazione, sulla base delle deroghe previste dalla normativa Ue, l’autorità procederà all’esame delle medesime dietro richiesta dell’azienda effettuata tramite apposito formulario.
L’UAMA, infine, ha fornito specifiche istruzioni per quanto riguarda i casi previsti dagli artt. 2 e 3, par. 1 e 2, del Regolamento n. 833/2014, come modificato dai Regolamenti 328 e 428 del 2022.
In particolare, con riferimento alle operazioni relative a scopi umanitari, sanitari, usi medici o farmaceutici, aggiornamenti di software, esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione, utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo (di cui all’art. 2), l’esportatore dovrà dichiarare, nella dichiarazione doganale, che i prodotti sono esportati in forza di un’eccezione, notificando all’UAMA il primo uso di tale eccezione entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.
Con riguardo, invece, ai casi previsti dall’art. 3, par. 1 e 2 (restrizioni riguardanti i prodotti per l’industria petrolifera di cui all’allegato II del Regolamento e i servizi connessi), l’autorità ha chiarito che l’operatore dovrà, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, informare via pec l’UAMA, dichiarando che all’operazione non si applicano i divieti in quanto finalizzata all’esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 (o di contratti accessori necessari all’esecuzione di tale contratto), allegando la relativa documentazione probatoria. In ogni caso, gli operatori potranno avvalersi di tale deroga fino al prossimo 17 settembre 2022.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione delle aziende per supportarle nell’affrontare la crisi ucraina e porre in essere i nuovi adempimenti.
Riferimenti: Ministero degli Affari Esteri, Autorità nazionale-UAMA, nota 31 marzo 2022