NewsCrisi Ucraina: in vigore il quinto pacchetto di sanzioni Ue verso la Russia

15 Aprile 2022
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Con il Regolamento (UE) n. 2022/576, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il quinto pacchetto di sanzioni verso Russia, ulteriormente modificando l’impianto sanzionatorio già previsto con il Regolamento 833/2014 e inasprendo le misure restrittive attualmente in vigore, in conseguenza del perdurare del conflitto in Ucraina.

Con il Regolamento in commento, in particolare, il Consiglio dà attuazione alla nuova decisione (PESC) 2022/578 (che modifica la decisione 2014/512/PESC) adottata l’8 aprile 2022, e istituisce – con alcune minime deroghe – le seguenti restrizioni:

  • divieto di acquistare, importare o trasferire nell’Unione carbone e altri combustibili fossili elencati nel nuovo Allegato XXII. Tuttavia, tale divieto non troverà applicazione sino al 10 agosto 2022 per i contratti conclusi prima del 9 aprile 2022;
  • estensione del divieto di importazione, acquisto e trasporto di prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII, originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 17 giugno 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 16 marzo 2022.
  • divieto di importazione, acquisto e trasporto di prodotti generanti introiti significativi elencati nell’Allegato XXI  originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022. Specifici contingenti all’import sono stati istituiti per concimi minerali o chimici potassici.
  • divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità industriali elencati in un nuovo Allegato XXIII verso la Russia o in favore di un soggetto russo. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022.
  • estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione dei beni di lusso elencati all’interno dell’Allegato XVIII verso la Russia come, ad esempio alimenti, metalli o prodotti tessili;
  • estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni tecnologici avanzati di cui all’Allegato VII, come dispositivi elettronici o software. È prevista la possibilità di chiedere alle autorità competenti autorizzazioni all’esportazione, fino al 1° maggio 2022, per contratti di fornitura sottoscritti prima del 26 febbraio 2022.
  • estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione dei beni utilizzati per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, di cui all’Allegato X. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 27 maggio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 26 febbraio 2022.
  • divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione di carburanti aeronautici e additivi elencati in un nuovo Allegato XX verso la Russia o in favore di un soggetto russo.
  • divieto di aggiudicazione e prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione con cittadini russi o entità/organismi stabiliti in Russia; tuttavia, tale divieto non si applica – sino al 10 ottobre 2022 – all’esecuzione di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022. Inoltre, alcuni contratti sono consentiti se hanno ad oggetto determinate prestazioni, come, ad esempio, l’acquisto o l’importazione di gas, petrolio o altri metalli all’interno dell’Unione;
  • divieto di fornire sostegno economico ad entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, ad eccezione di quelli destinati a sostenere scopi umanitari o emergenze sanitarie;
  • divieto di vendere, fornire, trasferire od esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica localizzata in Russia; tali divieto, non trova applicazione quando delle banconote ne venga fatto un uso personale da parte dei soggetti che si recano in Russia;
  • divieto, a far data dal 16 aprile 2022, di dare accesso nei porti del territorio dell’Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia, escluse le situazioni in cui è richiesto uno scalo per questioni di sicurezza o per consentire l’importazione di alcune categorie di beni dalla Russia, ad esempio gas e petrolio;
  • divieto, a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia, di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione; fanno eccezione il trasporto della posta o di alcune categorie di beni essenziali (prodotti agricoli, energetici, farmaceutici);

Si noti che, l’elenco dei beni sottoposti a divieto e presenti negli Allegati citati, è riportato tramite il relativo codice di nomenclatura doganale della merce.

Il Regolamento in oggetto, inoltre, modifica l’elenco dei soggetti sanzionati, aggiungendo 217 persone fisiche e 18 entità.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per fornire indicazioni in merito agli ulteriori sviluppi relativi alla crisi ucraina, in continuo aggiornamento.

Riferimento: Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio 8 aprile 2022

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