NewsDetrazione Iva ok anche quando è conosciuta la situazione finanziaria precaria del cedente

29 Settembre 2022
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La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza n. 227 del 15 settembre 2022, pronunciata nella causa C-227/21, ha statuito che non può essere negato il diritto dell’acquirente (soggetto passivo) di detrarre l’Iva per il solo fatto che questi sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie e che tale circostanza avrebbe potuto comportare la conseguenza che il venditore medesimo (anch’esso soggetto passivo Iva) non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’Iva all’Erario.

La vicenda trae origine da un trasferimento di proprietà di un bene immobile tra soggetti passivi d’imposta nel quale il cessionario ha regolarmente detratto l’Iva sull’acquisto, mentre il cedente, in comprovate difficoltà finanziarie, non ha provveduto a versare l’imposta.

L’Amministrazione finanziaria ha negato il diritto dell’acquirente alla detrazione, ritenendo che quest’ultimo avesse agito in malafede e commesso un abuso del diritto, fondando tale convinzione sul presupposto che, a suo giudizio, l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore non avrebbe versato all’erario l’imposta generata da tale operazione.

La Corte di Giustizia, pronunciandosi sul punto, ha stabilito che il solo fatto che un venditore versi in difficoltà finanziarie non possa in alcun modo dar luogo ad un abuso del diritto dell’acquirente. Infatti, se così non fosse, l’abuso sarebbe fondato solamente sul presupposto che ad una difficoltà finanziaria della controparte debba discendere necessariamente l’intenzione illegittima di quest’ultima di non versare l’Iva e che tale eventuale illecito sarebbe imputabile alla parte acquirente.

I giudici UE hanno altresì affermato che il solo fatto di essere a conoscenza delle difficoltà finanziarie del venditore o dell’avvio di una procedura di insolvenza, secondo la Corte, “risulta costituire una circostanza inerente alle vendite giudiziali e non può di per sé essere sufficiente a dimostrare il carattere abusivo dell’operazione di cui trattasi né, pertanto, a giustificare il diniego del diritto a detrazione”.

Per i giudici, infine, un’interpretazione differente dell’art. 168, lettera a) della direttiva Iva violerebbe il principio di neutralità fiscale.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per eventuali chiarimenti relativi agli argomenti qui brevemente trattati.

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