NewsRevoca di licenze e autorizzazioni per i depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali “sotto-soglia”: pubblicati gli indici di inoperatività

29 Settembre 2022
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Con la Determinazione direttoriale 31 agosto 2022, prot. n. 392138/RU, l’Agenzia delle dogane ha individuato, in esecuzione dell’art. 1, comma 1078, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (“Legge di bilancio 2021”), gli indici da prendere in considerazione per la valutazione dell’inoperatività dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi e dei depositi di stoccaggio di oli minerali cd. “sotto-soglia”, fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas e petrolio liquefatti.

In particolare, sono stati individuati dall’Amministrazione sei indici sintomatici di inoperatività:

  1. la persistente assenza dei requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all’esercizio del deposito previsti dall’articolo 5, comma 2, della Determinazione 15 novembre 2021, prot. n. Prot. 426358/RU;
  2. la condizione di chiusura del deposito e l’irreperibilità dell’esercente, con conseguente preclusione di accesso per i funzionari;
  3. la carenza di ricezione dei prodotti energetici detenibili nel deposito;
  4. l’indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto e oggetto di separata contabilizzazione, eccettuati i gas di petrolio liquefatti;
  5. la mancata presentazione alla vidimazione ovvero l’omessa richiesta e tenuta del registro cartaceo di carico e scarico consolidate nel corso del nuovo esercizio finanziario;
  6. l’assenza di presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità, laddove prevista.

Ove l’Ufficio riscontri almeno uno degli indici specifici elencati da 1 a 4, una gestione contabile negativa ovvero l’inottemperanza alle richieste avanzate, avvia il procedimento amministrativo di revoca delle autorizzazioni e delle licenze.

E’ prevista, infine, la possibilità, per il responsabile del deposito, di richiedere una sospensione temporanea dell’esercizio dello stesso, qualora le condizioni esterne lo richiedano ovvero sopraggiungano cause oggettive riconducibili a forza maggiore condizionanti la continuità di gestione.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

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