L’Agenzia delle dogane, con la Determinazione direttoriale 27 giugno 2022, prot. n. 285111/RU, ha differito la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale al 1° aprile 2023, per i trasferimenti nel territorio dello Stato di tutti i prodotti assoggettati ad accisa, diversi dagli olii minerali di cui all’art. 21, comma 2, lett. a) e e), del Testo unico accise (Tua); gas di petrolio liquefatti di cui all’art. 21, comma 2, lett. f) del Tua, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati; prodotti energetici di cui all’art. 21, commi 3, 4 e 5 del Tua qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa (per cui è obbligatorio dal 1° luglio), nonché dei prodotti assoggettati condizionati.
La decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-DAS unionale è invece differita al 13 febbraio 2023.
Per i prodotti soggetti ad altre imposizioni indirette previste dal Tua, la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica è differita al 1° aprile 2023.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per ogni approfondimento dei temi qui brevemente trattati.
Riferimenti: Agenzia delle dogane, Determinazione direttoriale 27 giugno 2022, prot. n. 285111/RU