Con il Regolamento di esecuzione 2023/809 del 13 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2023, la Commissione europea ha esteso per cinque anni, a decorrere dal 15 aprile 2023, il dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina e da Taiwan di alcuni accessori per tubi da saldare “testa a testa”, di acciaio inossidabile austenitico.
La Commissione, al fine di evitare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping da parte di questi due Paesi, nonché il pericolo per la sostenibilità finanziaria a lungo termine dell’industria dell’Unione, ha deciso di mantenere in vigore le misure preesistenti sulle importazioni di tali prodotti originari della Cina e di Taiwan. In particolare, sono stati applicati dazi antidumping sui seguenti prodotti:
- accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex73072310 ed ex73072390 (codici TARIC 7307231050, 7307 23 10 55, 7307 23 90 50 e 7307 23 90 55).
Il dazio antidumping previsto dal Regolamento per tali tipologie di prodotti, a seconda delle società produttrici, si quantifica fino ad un massimo del 64,9 % per prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese, e del 12,1% per i prodotti di origine taiwanese.
Al fine di scongiurare l’elusione delle previsioni in parola, la Commissione ha esteso il dazio antidumping del 64,9% applicabile alle importazioni originarie della Cina anche agli stessi prodotti spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari di tale Paese, ad eccezione di quelli fabbricati dalle società Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd e SP United Industry Sdn. Bhd.
Da ultimo, il Regolamento 2023/809 ha disposto che l’applicazione delle esenzioni e delle aliquote individuali del dazio per i prodotti fabbricati dalle singole società soggette ai dazi antidumping è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali degli Stati membri, di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che la emette, correttamente identificato.
Tale dichiarazione deve essere formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio più alto applicabile a «tutte le altre società».
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento in merito alle tematiche qui brevemente esposte.