NewsCBAM: la Commissione adotta il Regolamento di esecuzione

31 Agosto 2023
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La Commissione europea, in data 17 agosto 2023, ha adottato il testo del Regolamento di esecuzione relativo al Regolamento (UE) 2023/956 (c.d. Regolamento CBAM) che era stato pubblicato il 16 maggio scorso, con cui ha dettagliato i nuovi obblighi dichiarativi che dovranno essere adempiuti dagli importatori che rientrano nell’ambito di applicazione del “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Si segnala, tuttavia, che il Regolamento di esecuzione, al momento, è ancora in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Come meglio descritto in un precedente contributo, si ricorda che il Regolamento CBAM ha istituito un meccanismo finalizzato ad equiparare le merci prodotte all’estero con quelle prodotte all’interno dell’Unione sulla base delle nuove regole del pacchetto “Fit for 55” per la riduzione delle emissioni di carbonio, nonché prevenire il fenomeno della “rilocalizzazione” delle emissioni, ossia il trasferimento di attività produttive in Stati che impongono standard normativi meno stringenti. In particolare, con il nuovo sistema, gli operatori, prima di importare talune tipologie di merci ad alta intensità di carbonio, dovranno chiedere e ottenere la c.d. autorizzazione CBAM, qualificandosi quali dichiaranti CBAM autorizzati.

Tale meccanismo impone, dunque, una sorta di “tassa ambientale” all’importazione che si applicherà direttamente alle merci che attraverseranno i confini del territorio doganale Ue e alcuni obblighi, in capo agli importatori (o alle persone che dichiarano l’importazione delle merci o, ancora, ai rappresentanti doganali indiretti), di tracciamento, calcolo, monitoraggio e dichiarazione delle emissioni di gas serra generate durante i processi produttivi nel Paese terzo.

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento CBAM, le merci soggette alla regolamentazione in parola sono quelle elencate all’interno dell’Allegato I dello stesso Regolamento, e vi rientrano: cemento, alluminio, fertilizzanti, concimi, ferro e acciaio, energia elettrica, idrogeno e alcuni precursori di questi beni.

Periodo transitorio e “relazione CBAM”

I numerosi obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/956 entreranno in vigore progressivamente nel corso del tempo. La prima fase, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, rappresenta un periodo transitorio in cui non sono previsti particolari oneri finanziari per gli importatori ma soltanto l’obbligo di inviare alla Commissione la c.d. “relazione CBAM” (v. infra), entro un mese dalla fine di ogni trimestre, mediante il c.d. “Registro transitorio CBAM”, a cui sarà possibile accedere attraverso il Portale CBAM (la prima relazione dovrà quindi essere inviata entro il 31 gennaio 2024).

La c.d. “relazione CBAM”, come meglio specificato negli allegati I e IV del Regolamento di esecuzione, dovrà contenere informazioni sulla quantità totale di ciascun tipo di merce importata, la classifica e l’origine doganale dei prodotti, il totale delle emissioni incorporate effettive, le emissioni indirette totali, l’attestazione dell’eventuale pagamento di contributi ambientali nel Paese di origine dei prodotti, il prezzo del carbonio dovuto nel Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, la descrizione dei processi produttivi e le informazioni sulle aziende produttive collocate in Paesi terzi ove sono stati realizzati i prodotti.

Ai fini del calcolo delle emissioni incorporate saranno previsti, fino al 31 dicembre 2024, vari sistemi di rendicontazione, anche semplificati, con libertà per gli importatori di decidere quale adottare, mentre a partire dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore l’obbligo di utilizzare soltanto il più gravoso metodo di rendicontazione completa.

Sanzioni

Il Regolamento in parola, infine, ha specificato che l’importo della sanzione in caso di omessa, incompleta o errata dichiarazione sarà compreso tra 10 e 50 euro per tonnellata di emissioni non comunicate e che potrà aumentare conformemente all’indice europeo dei prezzi al consumo o in caso di reiterazione della condotta.

Linee guida

Sperando di fare cosa gradita, si segnala, in ultimo, che l’Unione europea ha pubblicato alcune linee guida, reperibili consultando il comunicato stampa della Commissione, per supportare gli operatori economici durante le fasi di implementazione della nuova normativa.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per approfondire la tematica sopra brevemente esposta e per supportarli nell’espletamento delle verifiche necessarie sui prodotti importati.

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