NewsCBAM: in scadenza il 30 aprile 2024 la seconda dichiarazione

23 Aprile 2024
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Si ricorda a tutti gli operatori interessati che il prossimo 30 aprile 2024 scadranno i termini per l’inoltro del Report relativo ai prodotti ricompresi nella normativa CBAM importati nel corso del primo trimestre 2024 (gennaio – febbraio – marzo).

Il soggetto obbligato a presentare la cd. relazione CBAM è l’importatore o un suo delegato/rappresentante indiretto. Durante l’attuale periodo transitorio – che terminerà il 31 dicembre 2025 – gli importatori interessati dovranno dunque inviare, entro il mese successivo relativo a ogni trimestre, una relazione indicante – tra le varie informazioni – i dati sulle c.d. emissioni incorporate, intendendosi sia quelle dirette, connesse a processi di riscaldamento, combustione e raffreddamento, sia quelle indirette, legate al consumo di energia elettrica.

In aggiunta, devono essere inseriti nella dichiarazione trimestrale i dati che riguardano l’origine, il codice di classifica doganale dei prodotti e le quantità di merce importata, le informazioni relative allo stabilimento produttivo, nonché il prezzo del carbonio praticato nel Paese dove è situato lo stabilimento stesso.

Fino al 31 luglio 2024, per ogni importazione di merci per le quali il dichiarante non dispone di tutte le informazioni necessarie, possono essere utilizzati altri metodi per determinare le emissioni, compresi i valori standard resi disponibili e pubblicati dalla Commissione UE.

Si ricorda altresì a tutti gli operatori che il Report CBAM dovrà essere trasmesso tramite il Trade Portal a seguito di idonea registrazione. La Commissione ha pubblicato un manuale di istruzioni per l’accesso al portale e la compilazione del registro che si può trovare qui.

Come e fino a quando modificare le relazioni?

Visto il regime transitorio in atto si rammenta che il Report CBAM già presentato può essere corretto fino a due mesi dopo la fine del trimestre di riferimento.

Come già ricordato nei precedenti interventi, poi, il Regolamento di esecuzione prevede un periodo più lungo per le correzioni delle prime due relazioni trimestrali, ovvero fino alla scadenza della terza relazione trimestrale.

Ciò significa che le relazioni che devono essere presentate entro il 31 gennaio e il 30 aprile 2024 possono essere successivamente corrette fino al 31 luglio 2024.

Inoltre, in caso di motivata richiesta del dichiarante, è possibile correggere o ripresentare la relazione entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento.

È chiaramente nell’interesse degli importatori svolgere gli adempimenti in commento con la massima diligenza anche in considerazione del fatto che, al termine del regime transitorio, sulla base dei valori delle emissioni incorporate riportati nelle relazioni trimestrali (che diventeranno annuali dal 2026) dovranno essere acquistati i certificati CBAM.

Lo Studio UBFP, con i propri esperti in materia, rimane a disposizione di tutti gli operatori per fornire assistenza e chiarimenti sui temi sopra brevemente trattati.

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