NewsDal 1° maggio in vigore l’Accordo commerciale UE/Nuova Zelanda

24 Aprile 2024
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L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2023, entrerà in vigore il prossimo 1° maggio. Tale accordo elimina i dazi doganali e la burocrazia che le imprese europee devono affrontare per esportare verso il nuovo Paese partner.

In particolare, con riferimento alla circolazione delle merci, si segnala che il Free Trade Agreement in parola prevede specifiche esenzioni daziarie per i prodotti originari di entrambe le parti contraenti. Come negli accordi già sottoscritti dall’Ue, anche in questo caso sono previste, all’allegato 3-B, le lavorazioni specifiche da eseguire sulle merci – identificate tramite il proprio codice di classifica doganale – per poter conferire ad ogni bene esportato l’origine preferenziale unionale.

Al fine, poi, di richiedere tale trattamento preferenziale, l’Accordo prevede il rilascio, da parte dell’esportatore, di una dichiarazione di origine che potrà essere apposta su fattura o su un documento commerciale ove siano sufficientemente dettagliati i prodotti.

Il testo di tale dichiarazione, rinvenibile nell’allegato all’Accordo “3-C”, prevede l’inserimento di un codice di identificazione dell’esportatore.

Per quanto riguarda gli esportatori unionali, il codice dovrebbe essere quello che identifica l’esportatore registrato nel sistema REX.

Tale informazione, tuttavia, non trova ancora riscontro nel testo dell’Accordo (che richiama genericamente il diritto dell’Unione) e, sul punto, si è in attesa di ulteriori chiarimenti anche da parte dell’Agenzia delle dogane nazionale.

In alternativa alla suddetta procedura, lo stesso importatore potrà indicare nella dichiarazione di import, sotto la propria responsabilità, di avere diritto a godere del trattamento preferenziale purché abbia a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di dimostrare l’effettivo carattere originario dei beni (cd. “conoscenza dell’importatore”).

Si ricorda, infine, che per certificare l’origine preferenziale dei prodotti esportati (e conseguire la qualifica REX), gli operatori devono essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare. Ciò presuppone la conoscenza delle regole di origine applicabili e il possesso di tutti i documenti giustificativi.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

Riferimenti: Free Trade Agreement between the European Union and New Zealand, OJ L, 2024/866, 25.3.2024

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