NewsViolazione misure restrittive UE: Il Consiglio approva l’introduzione di reati e sanzioni

24 Aprile 2024
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Lo scorso 12 aprile il Consiglio europeo ha approvato in via definitiva il testo della Direttiva riguardante norme minime, a livello unionale, in materia di azione penale per la violazione o l’elusione delle misure restrittive dell’UE negli Stati membri.

La nuova Direttiva, all’art. 3 (“Violation of Union restrictive measures“), impone agli Stati membri, in caso di violazione intenzionale di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell’Unione o di una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell’Unione,  di qualificare come reato determinate condotte, tra cui:

  • mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione di, o a beneficio di, una persona, un’entità o un organismo designati;
  • non congelare fondi o risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da, una persona, un’entità o un organismo designati.
  • consentire a persone fisiche designate di entrare o transitare nel territorio di uno Stato membro;
  • concludere o continuare transazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o enti o organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, compresa l’aggiudicazione o il proseguimento dell’esecuzione di contratti pubblici o di contratti di concessione, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione;
  • il commercio, l’importazione, l’esportazione, la vendita, l’acquisto, il trasferimento, il transito o il trasporto di merci, nonché la fornitura di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi relativi a tali merci, laddove il divieto o la restrizione costituiscano una misura restrittiva dell’Unione;
  • fornire servizi finanziari vietati.

Si segnala, poi, che la Direttiva prevede altresì sanzioni penalmente rilevanti per determinati comportamenti elusivi (art. 3, par. 1, lett. h)) nonchè per l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nei reati elencati.

Gli Stati membri devono garantire che la violazione delle misure restrittive dell’UE sia punibile con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, diverse a seconda del reato. A tale proposito, per le condotte sanzionate, la Direttiva consente agli Stati membri di prevedere soglie di non punibilità e, laddove le violazioni siano commesse con dolo o colpa grave, introduce l’obbligo di garantire l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  • per le persone fisiche, la pena della reclusione fino a un massimo di 5 anni;
  • per le persone giuridiche, una sanzione pecuniaria massima basata sul fatturato globale annuale (1% e 5%, a seconda della gravità della violazione) o basata sull’ammontare massimo assoluto (8.000.000 e 40.000.000).

Sono previste, infine, misure ulteriori (pene pecuniarie) che possono essere introdotte dalgi Stati membri per garantire le’eefttiva punibilità di determinate condotte, nonchè sanzioni accessorie quali il sequestro e la confisca dei proventi derivanti dalle condotte penalmente rilevanti.

Responsabilità degli enti

Con particolare riferimento alle persone giuridiche, si rammenta che la Direttiva in commento inserisce, all’art. 7 (“Liability of legal persons“),  una specifica responsabilità per i reati di cui agli articoli 3 e 4 qualora le condotte siano state poste in essere da soggetti apicali o subordinati a vantaggio delle stesse, che agiscano sulla base di: (a) un potere di rappresentanza; (b) il potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o (c) il potere di esercitare un controllo all’interno della stessa.

Gli Stati membri devono provvedere affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili in caso di mancata di vigilanza o di controllo da parte di uno dei soggetti sopra elencati, che abbiano reso possibile la commissione, anche da parte di persona a lui sottoposta, di un comportamento tra quelli sanzionati.

La responsabilità delle persone giuridiche, in ogni caso, non esclude un’azione penale contro le persone fisiche che commettono, istigano o sono complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Alla luce di tali disposizioni, è evidente che la Direttiva avrà un impatto considerevole anche sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 e che, di conseguenza, sarà necessaria una sempre maggiore preparazione da parte delle imprese nel dotarsi di adeguati meccanismi di compliance aziendale (quali l’implementazione di un ideono Modello 231 e l’adozione di apposite procedure di export/import control) idonei a prevenire le violazioni trattate.

Entrata in vigore

La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri avranno 12 mesi per recepire le disposizioni della stessa nel diritto nazionale.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per approfondire la tematica sopra brevemente esposta e per verificare le singole casistiche.

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