Con l’Avviso del 21 maggio 2024 l’Agenzia delle dogane è intervenuta per specificare, con riferimento all’Accordo di libero scambio Ue/Nuova Zelanda, chi sono i soggetti autorizzati – per la normativa unionale – a rilasciare le dichiarazioni di origine preferenziale.
In particolare, come già anticipato in un precedente commento, l’Amministrazione ha confermato che il numero di riferimento che identifica l’esportatore nelle attestazioni di origine (Allegato 3-C dell’Accordo) per le esportazioni verso la Nuova Zelanda, è il numero REX.
Si ricorda che per le spedizioni di uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a Euro 6.000, se l’esportatore dell’Unione non è registrato nella banca dati REX, il campo può essere lasciato in bianco.
Che cos’è il “numero REX” e perchè richiederlo?
Come noto, il Sistema degli Esportatori Registrati (cd. “REX”) viene utilizzato per certificare l’origine delle merci nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e nel quadro di alcuni Accordi commerciali preferenziali.
I soggetti registrati possono certificare l’origine dei prodotti da esportare tramite una dichiarazione su fattura, evitando la richiesta dei certificati all’Agenzia delle dogane e snellendo di molto il processo documentale legato alle esportazioni.
Al fine di conseguire tale qualifica, gli operatori devono essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare. Ciò presuppone la conoscenza delle regole di origine applicabili e il possesso di tutti i documenti giustificativi.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.