Il 24 settembre 2024, con la pubblicazione delle nuove linee guida sulla lotta all’elusione delle misure di controllo delle esportazioni e delle sanzioni economiche internazionali nei confronti della Federazione Russa, il c.d. “G7” (composto da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America) e l’Unione Europea, quale invitato permanente, hanno inteso rafforzare il controllo delle esportazioni e delle sanzioni contro la Russia attraverso una più efficace prevenzione delle azioni elusive.
Dette linee guida si inseriscono nel pacchetto di misure che il G7 ha nel tempo elaborato, anche grazie alla collaborazione con la Global Export Control Coalition (GECC), al fine di ostacolare l’accesso da parte di Mosca ai mercati chiave per tecnologie avanzate, ovvero a quei a beni e tecnologie utili a sostenere e rafforzare l’attacco militare contro l’Ucraina e mirano, in particolare, a orientare le imprese nella gestione dei beni inclusi nei diversi pacchetti sanzionatori emanati dall’Unione europea e da numerosi Paesi terzi contro, appunto, la Russia.
Il documento, in prima battuta, riassume e analizza le contromisure adottate dalla Federazione Russa, per ridurre al minimo l’impatto economico dei citati provvedimenti restrittivi per poi arrivare, in risposta alle stesse, ad imporre alle imprese esportatrici di svolgere delle specifiche analisi del rischio, attraverso l’introduzione di veri e propri presidi di controllo volti, da una parte, ad evitare che i beni interdetti raggiungano direttamente o indirettamente i territori sanzionati e, dall’altra, escludano, in un eventuale controllo a posteriori, una diretta responsabilità dell’esportatore.
Le linee guida, infatti, includono una serie di indicatori (c.d. red flag) da utilizzare al fine di individuare le transazioni a rischio elusione, imponendo, in connessione agli stessi, approfonditi controlli di due diligence che l’operatore dovrà dimostrare di aver posto in essere al fine di identificare il rischio e verificarne il livello (salvo eventualmente astenersi dall’operazione, condividendo con l’autorità nazionale il pericolo, in caso di rischio elevato).
Al fine di sostenere le imprese in questa attività assai articolata, sia dal punto di vista organizzativo che economico, il documento mette a disposizione dell’esportatore una serie di risorse on line volte a sostenerlo nella realizzazione dei presidi di controllo e nell’identificazione degli indicatori di rischio, attraverso l’analisi del prodotto, del cliente e della destinazione finale del bene.
In particolare, per quanto riguarda i prodotti, il primo screening che l’operatore dovrà effettuare sarà quello volto a verificare se il bene trattato rientri tra quelli vietati di cui all’elenco comune ad alta priorità (Chpl) consultabile online e stilato in base alla classifica doganale dei prodotti medesimi.
Quanto al cliente sarà necessario verificare che lo stesso non rientri nelle liste di rischio elaborate dall’Unione europea e/o da altre autorità e organizzazioni pubbliche, ponendo mente al fatto che lo stesso potrebbe agire per conto di terzi: al riguardo, diventerà essenziale, sempre in ottica di due diligence, aggiornare i contratti di vendita e di distribuzione eventualmente già in uso attraverso l’introduzione di apposite clausole che, ad esempio, vietino alla propria controparte contrattuale di commercializzare il prodotto in uno dei territori interdetti.
I professionisti dello Studio sono a disposizione delle imprese per fornire ogni utile approfondimento in merito a quanto sopra, nonché supporto nel valutare l’eventuale rischio di essere coinvolti in una transazione elusiva delle misure restrittive applicabili e/o porre in essere ogni accorgimento, eventualmente anche a livello di revisione contrattuale, per ridurre al minimo un’eventuale propria diretta responsabilità in qualità di soggetto esportatore.