Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 octies ter del Regolamento UE 833/2014, concernente misure restrittive nei confronti della Russia in considerazione situazione in Ucraina, a decorrere dal 26 dicembre 2024 le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’Allegato XL dovranno:
- adottare le misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, e provvedere affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate;
- mettere in atto politiche, controlli e procedure per attenuare e gestire i rischi di esportazione in Russia e di riesportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie.
Analogo obbligo entrerà in vigore dal 2 gennaio 2025 con riferimento alle restrizioni imposte contro la Bielorussia (art. 8 octies bis Regolamento 765/2006).
Al fine di comprendere quali prodotti siano interessati dagli obblighi in commento, si rinvia alla consultazione dell’Allegato XL.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione di tutti i Clienti per aiutarli nell’implementazioni delle nuove procedure richieste dalla norma, segnalando la possibilità che tale set documentale potrà essere richiesto dagli Uffici doganali competenti in sede di verifiche e controlli.


