Dal 1° gennaio 2025, gli importatori UE o i rappresentanti doganali indiretti che agiscono in qualità di dichiaranti CBAM possono richiedere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato” trasmettendo apposita domanda di autorizzazione attraverso il Registro CBAM.
Tale qualifica, si ricorda, diventerà obbligatoria dal 1° gennaio 2026.
La domanda dovrà contenere le informazioni di cui all’art. 5, paragrafo 5, del Regolamento CBAM (Reg. Ue 2023/956) ossia:
“a) nome, indirizzo e recapito;
b) numero EORI;
c) principale attività economica esercitata nell’Unione;
d) certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
e) autocertificazione da parte del richiedente attestante l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l’anno della domanda, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall’autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
g) stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddivisi per tipo di merci, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo;
h) se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.”.
Lo Studio UBFP, con il suo team di esperti, rimane a disposizione di tutti i clienti per ogni approfondimento necessario sui temi qui brevemente trattati.


