Con la sentenza n. 43 depositata il 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica prevista dall’art. 6 del d.l. n. 511/1988, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, che consente l’imposizione indiretta sul consumo di energia solo se finalizzata a scopi specifici, che non possono ridursi al semplice finanziamento del bilancio statale o locale.
Il citato articolo 6 era stato abrogato nel 2012 e la Corte di cassazione, fin dal 2019, lo ha dichiarato illegittimo, riconoscendo ai consumatori il diritto alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., con facoltà per i fornitori di richiedere il rimborso all’Erario ai sensi dell’art. 14, comma 4, TUA.
Sulla base di tale impostazione, molti utenti finali hanno avviato contenziosi civili per ottenere la restituzione dell’addizionale, non ancora prescritta, incontrando la difesa dei fornitori che hanno sostenuto il c.d. principio dell’inefficacia orizzontale delle direttive UE.
La complessità della vicenda è aumentata con la sentenza dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22) della Corte di Giustizia dell’UE, che ha ribadito l’inefficacia orizzontale della direttiva, ma ha riconosciuto al consumatore la possibilità di agire direttamente contro lo Stato quando il giudice nazionale non possa accogliere la sua domanda contro il fornitore.
Tale pronuncia, pur confermando la praticabilità dell’azione civilistica contro il fornitore, ha generato incertezze nella giurisprudenza nazionale
In questo contesto si inserisce la sentenza n. 43/2025 con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale l’addizionale provinciale, poiché la norma nazionale non soddisfa il requisito della finalità specifica richiesto dalla direttiva. Infatti, il gettito era genericamente destinato al finanziamento delle Province, come risulta anche dal preambolo del decreto-legge del 1988.
La Corte, dunque, ha chiarito definitivamente che l’addizionale provinciale era illegittima fin dall’origine, con la conseguenza che il consumatore può far valere in giudizio il diritto alla ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore ai sensi dell’art. 2033 c.c., senza più ostacoli dovuti all’invocato divieto di disapplicazione da parte del giudice civile.
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.


