Il 19 luglio 2025 è stato pubblicato il diciottesimo pacchetto di sanzioni emesse dall’UE nei confronti della Federazione Russa.
In tale occasione sono stati adottati il Regolamento (UE) 2025/1494, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 (“Regolamento base”), e il Regolamento (UE) 2025/1476, che interviene sul Regolamento (UE) 269/2014.
Le nuove misure si articolano lungo diverse direttrici – merceologica, energetica, soggettiva e finanziaria – con l’obiettivo di aumentare la pressione sul sistema economico-industriale russo.
Di seguito, un focus sulle principali novità in ambito merceologico ed energetico.
Prodotti c.d. “quasi-duali”
L’Allegato VII è stato aggiornato con nuovi beni “quasi-duali” vietati verso la Russia.
Le principali novità includono:
- l’aggiunta della Sezione X.VIII.005 relativa ai “Costituenti chimici per propellenti”.
- l’inserimento nella tabella 5 “Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati” dei seguenti beni:
- macchine operanti per elettroerosione (codice NC 8456 30);
- tagliatrici a idrogetto (codice NC 8456 50).
Per questi beni non è prevista alcuna clausola di salvaguardia temporanea. È inoltre stata introdotta una clausola catch-all (nuovo art. 2-bis, par. 1-bis-bis), che impone l’obbligo di autorizzazione per l’esportazione verso Paesi terzi qualora l’esportatore sia stato informato che i beni siano destinati, anche solo parzialmente, alla Russia o a un uso in Russia.
Beni che mirano al rafforzamento delle capacità industriali russe
Sono stati aggiunti all’elenco contenuto nell’Allegato XXIII nuovi beni la cui esportazione è vietata. In particolare:
- minerali, oli, fluoro, cloro, bromo, iodio, carbonio e zolfo;
- lavori di plastica;
- interi capitoli della nomenclatura combinata, come l’alluminio e i suoi lavori del capitolo 76, il rame (capitolo 74),
- alcuni macchinari per pulire, riempire, etichettare della voce 8422.
I nuovi beni sono stati suddivisi in due allegati che prevedono periodi transitori per l’esecuzione dei contratti in corso:
- per i beni dell’Allegato XXIII sexies, i divieti non si applicano fino al 21 ottobre 2025 (se il contratto è stato concluso entro il 20 luglio 2025);
- per quelli dell’Allegato XXIII septies, la deroga vale fino al 21 gennaio 2026 (se il contratto è stato concluso entro il 20 luglio 2025)
Deroghe per beni destinati a uso personale
L’art. 3-duodecies è stato modificato con l’inserimento del par. 5-bis, che consente – previa autorizzazione – l’esportazione in Russia di determinati beni destinati all’uso personale delle persone fisiche. Tra questi vi sono articoli domestici, cappe, determinati macchinari della vd 8422 e prodotti in plastica per pavimenti.
Sono state introdotte, inoltre, due nuove deroghe autorizzative all’art. 3-duodecies.
Settore energetico – Petrolio e derivati
A partire dal 21 gennaio 2026, sarà vietato importare nell’UE prodotti petroliferi (NC 2710) che siano stati ottenuti in Paesi terzi a partire da greggio di origine russa (NC 2709 00). L’importatore dovrà fornire una prova documentale dell’origine del greggio utilizzato, a meno che l’importazione non provenga da paesi partner specifici.
Divieto di transito dei beni dell’Allegato XXXVII
È stato esteso l’elenco dei beni inclusi nell’Allegato XXXVII, soggetti al divieto di transito attraverso il territorio russo. Tra questi vi sono:
- costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (NC 7308 90);
- scambiatori di calore (NC 8419 50);
- apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura (NC 8419 89);
- parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione (NC 8419 90);
- macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare (NC 8479 82);
- trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione “diesel o semidiesel” (NC 8701 21);
- rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (NC 8716 39)
- parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili (NC 8716 90)
Lo Studio UBFP è a disposizione per offrire chiarimenti e supporto nella comprensione delle nuove misure, valutando le implicazioni per le imprese e garantendo il rispetto delle normative in vigore.


