NewsDeforestazione: la Commissione adotta nuove misure di semplificazione

31 Luglio 2026
https://www.ubf-lex.it/wp-content/uploads/2023/07/rsz_annie-spratt-vl-qqramfok-unsplash_1.jpg

Al fine di proseguire il percorso di semplificazione della normativa EUDR, la Commissione europea è recentemente intervenuta con due nuovi atti legislativi che modificano e modificheranno il contenuto del Regolamento 2023/1115 (Regolamento base).

In particolare, il 14 luglio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione 2026/1565, che modifica il Regolamento di esecuzione 2024/3084 riguardante il funzionamento del sistema di informazione in applicazione del Regolamento base.

Tra le principali novità contenute nel citato atto si segnalano:

  • la possibilità, per i micro e piccoli operatori primari, di presentare dichiarazioni di due diligence semplificate, riducendo gli adempimenti amministrativi;
  • l’aggiornamento delle specifiche tecniche del sistema informatico, con nuove funzionalità per la trasmissione automatizzata delle dichiarazioni, al fine di agevolare l’integrazione con i sistemi aziendali.

La Commissione, poi, sempre nel mese di luglio, ha adottato – a seguito della consultazione pubblica degli operatori di settore – un Regolamento delegato che aggiorna i contenuti dell’Allegato I del Regolamento base, modificando l’elenco dei prodotti soggetti agli obblighi di due diligence.

Tra le principali modiche figurano l’esclusione di alcune categorie di prodotti, tra cui:

  • pelli e cuoio bovino;
  • pneumatici ricostruiti;
  • alcuni articoli in gomma vulcanizzata;
  • nastri trasportatori e cinghie di trasmissione;
  • sedili per aeromobili e autoveicoli;
  • semi di soia destinati alla semina.

Sono stati, invece, inclusi:

  • alcuni derivati dell’olio di palma;
  • caffè solubile;
  • lingue bovine congelate.

Per facilitare gli operatori, i prodotti di nuova inclusione saranno interessati dalla normativa EUDR a partire dal 30 dicembre 2027.

Il Regolamento in commento chiarisce, inoltre, che i campioni e i prodotti destinati ad attività di analisi, esame e prova sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento base e introduce esenzioni specifiche per determinate categorie di prodotti, tra cui i rifiuti, i prodotti usati e di seconda mano, i materiali di imballaggio e i prodotti impiegati nella fabbricazione di medicinali.

Per completezza si segnala che l’aggiornamento in parola non modifica l’elenco delle materie prime (commodities) già disciplinate dal Regolamento base, ma riguarda esclusivamente i prodotti derivati da tali materie prime.

Il Regolamento delegato, al momento, si trova al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di completare l’iter legislativo prima della sua entrata in vigore.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it

–
Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991