Al fine di proseguire il percorso di semplificazione della normativa EUDR, la Commissione europea è recentemente intervenuta con due nuovi atti legislativi che modificano e modificheranno il contenuto del Regolamento 2023/1115 (Regolamento base).
In particolare, il 14 luglio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione 2026/1565, che modifica il Regolamento di esecuzione 2024/3084 riguardante il funzionamento del sistema di informazione in applicazione del Regolamento base.
Tra le principali novità contenute nel citato atto si segnalano:
- la possibilità, per i micro e piccoli operatori primari, di presentare dichiarazioni di due diligence semplificate, riducendo gli adempimenti amministrativi;
- l’aggiornamento delle specifiche tecniche del sistema informatico, con nuove funzionalità per la trasmissione automatizzata delle dichiarazioni, al fine di agevolare l’integrazione con i sistemi aziendali.
La Commissione, poi, sempre nel mese di luglio, ha adottato – a seguito della consultazione pubblica degli operatori di settore – un Regolamento delegato che aggiorna i contenuti dell’Allegato I del Regolamento base, modificando l’elenco dei prodotti soggetti agli obblighi di due diligence.
Tra le principali modiche figurano l’esclusione di alcune categorie di prodotti, tra cui:
- pelli e cuoio bovino;
- pneumatici ricostruiti;
- alcuni articoli in gomma vulcanizzata;
- nastri trasportatori e cinghie di trasmissione;
- sedili per aeromobili e autoveicoli;
- semi di soia destinati alla semina.
Sono stati, invece, inclusi:
- alcuni derivati dell’olio di palma;
- caffè solubile;
- lingue bovine congelate.
Per facilitare gli operatori, i prodotti di nuova inclusione saranno interessati dalla normativa EUDR a partire dal 30 dicembre 2027.
Il Regolamento in commento chiarisce, inoltre, che i campioni e i prodotti destinati ad attività di analisi, esame e prova sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento base e introduce esenzioni specifiche per determinate categorie di prodotti, tra cui i rifiuti, i prodotti usati e di seconda mano, i materiali di imballaggio e i prodotti impiegati nella fabbricazione di medicinali.
Per completezza si segnala che l’aggiornamento in parola non modifica l’elenco delle materie prime (commodities) già disciplinate dal Regolamento base, ma riguarda esclusivamente i prodotti derivati da tali materie prime.
Il Regolamento delegato, al momento, si trova al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di completare l’iter legislativo prima della sua entrata in vigore.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.


