Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 (entrato in vigore il 26 gennaio), recante “l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”.
Come già illustrato nel nostro precedente contributo, con questo intervento il legislatore ha introdotto il nuovo Capo I-bis del Titolo I del Libro II (artt. 275-bis – 275-decies c.p.), rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.
Le nuove disposizioni ampliano in modo significativo il numero delle condotte penalmente rilevanti, includendo l’importazione, l’esportazione, il commercio e il trasporto, oltre ai servizi connessi, di beni in violazione di divieti e restrizioni imposte da misure unionali.
Le pene previste risultano particolarmente rilevanti, prevedendo la reclusione da due a sei anni e la multa fono a 250.000 euro.
Il sistema repressivo è completato dalla previsione di circostanze aggravanti e attenuanti dedicate, dalla confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei beni connessi al reato e dalla possibile pubblicazione della sentenza di condanna, a conferma della centralità degli strumenti patrimoniali e reputazionali nella strategia di contrasto alle violazioni delle sanzioni UE.
Un ulteriore profilo di forte impatto operativo riguarda la responsabilità amministrativa degli enti.
Il Decreto introduce infatti nel d.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies 2, rendendo tutti i nuovi reati presupposto della responsabilità 231. Contestualmente, viene profondamente rivisto il sistema sanzionatorio: per queste violazioni si abbandona il tradizionale modello italiano delle quote, adottando un meccanismo di tipo europeo, fondato su sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato globale annuo dell’ente, affiancate da sanzioni interdittive pluriennali nei casi più gravi.
Il Decreto presenta inoltre una marcata dimensione extraterritoriale: i nuovi reati sono punibili anche quando commessi all’estero da cittadini italiani, con un impatto diretto sulle imprese che operano oltre i confini nazionali e che si avvalgono di personale espatriato o coinvolto in operazioni transfrontaliere.
Si apre ora una fase di adeguamento applicativo e interpretativo particolarmente complessa, che impone agli operatori economici di rafforzare i presidi di compliance, aggiornare i modelli 231, rivedere le procedure di screening, autorizzazione e gestione finanziaria e investire nella formazione del personale sulle nuove responsabilità penali.
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.


