NewsTra contributo nazionale e eliminazione della franchigia per spedizioni sotto i 150 euro: nuovi adempimenti sugli operatori

4 Marzo 2026
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La legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (la Legge di Bilancio 2026) ha istituito, a partire dal 1° marzo, un contributo di 2 euro alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

In particolare, il contributo è dovuto per le spedizioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • provenienza da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
  • valore dichiarato non superiore a 150 euro;
  • immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione europea.

Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è esigibile all’atto dell’importazione definitiva, prescindendo dai soggetti coinvolti nella transazione (B2B o B2C).

Ai fini dell’applicazione del contributo, per spedizione si intende un insieme di merci che:

  • sono spedite simultaneamente;
  • provengono dallo stesso speditore;
  • sono destinate allo stesso destinatario;
  • sono oggetto di un unico contratto di trasporto.

Ne consegue che più ordini, anche riferiti a venditori diversi, sono considerati un’unica spedizione se movimentati con un unico documento di trasporto. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo, infine, è individuato nel dichiarante doganale.

Tenendo conto di quanto brevemente descritto, si segnala che l’art. 1 del Reg. (UE) n. 382/2026 sopprime, a decorrere dal 1° luglio 2026, la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni composte di merci di valore trascurabile, spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità.

Al contempo, in sostituzione della franchigia eliminata ai sensi dell’articolo 1, l’art. 2 dello stesso Regolamento introduce una misura transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028, consistente nell’applicazione di un dazio doganale di 3 euro per articolo, su spedizioni il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro, se l’importazione dei beni è esente dall’Iva a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE (cosiddetto regime IOSS).

Il trattamento tariffario temporaneo semplificato di 3 euro, applicabile per articolo contenuto in spedizioni di valore inferiore a 150 euro, senza considerare l’origine dei beni, si applica a tutti gli operatori economici che si sono registrati per il regime speciale dello sportello unico per le importazioni, il «regime IOSS», e che si avvalgono di tale regime, nonché alle merci contenute in spedizioni postali. Per contro, la tariffa doganale comune continua ad applicarsi a tutti gli altri operatori non registrati per il regime IOSS.

Si tratta di una novità estremamente rilevante, che introduce in ambito e-commerce un vero e proprio dazio unionale, del tutto nuovo ed estremamente peculiare nello scenario della fiscalità di confine.

Alla luce di quanto esposto, risulta assolutamente rilevante per gli operatori analizzare il quadro normativo oggetto del presente contributo, al fine di valutare l’eventuale quadro daziario-contributivo applicabile.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per approfondire i temi brevemente trattati nel presente articolo.

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