Con l’Avviso del 25 febbraio 2026, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che, in attesa del completamento delle procedure interne di ratifica della Convenzione PEM riveduta, l’Egitto applicherà le norme rivedute sulla base di misure nazionali temporanee, al fine di evitare disallineamenti nell’utilizzo del cumulo dell’origine.
A tale proposito, infatti, l’Egitto ha confermato la possibilità di cumulo diagonale con l’Unione europea e con gli Stati EFTA, qualora l’Egitto sia il Paese di destinazione.
Nell’ambito di tali misure temporanee, le Autorità Egiziane richiedono che le prove di origine relative alle merci esportate dall’Unione europea rechino un’indicazione esplicita dell’applicazione delle norme rivedute.
Per preservare le possibilità di cumulo, dunque, la Commissione europea ha raccomandato agli operatori unionale di inserire, nelle prove di origine rilasciate o compilate per le esportazioni verso l’Egitto, la dicitura «REVISED RULES», al fine di beneficiare del trattamento tariffario preferenziale.
Tale dicitura sarà presente anche nelle prove di origine rilasciate dalle autorità egiziane o compilate dagli operatori egiziani per le esportazioni verso l’Ue.
In caso di prove di origine rigettate, è prevista la possibilità di rilasciare a posteriori le stesse recanti la dicitura «REVISED RULES». Tali prove saranno accettate dalle autorità egiziane conformemente alle misure nazionali temporanee vigenti.
E’ dunque fondamentale, per gli operatori economici, controllare i propri flussi e svolgere i dovuti approfondimenti in tema di attribuzione dell’origine preferenziale e delle eventuali possibilità di cumulo anche alla luce delle nuove regole previste nella Convenzione PEM riveduta.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per svolgere gli approfondimenti descritti e per fornire ogni aggiornamento in merito ai temi qui brevemente trattati.


