NewsTransizione verso la Convenzione PEM riveduta: chiarimenti della Dogana sul rilascio a posteriori degli EUR.1

30 Aprile 2026
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Con avviso del 14 aprile 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito al rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 nel contesto della transizione alle regole di origine della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea (PEM) riveduta, introdotte con Decisione n. 1/2023 del Comitato misto.

L’intervento si inserisce nel quadro del passaggio dalle regole di origine previste dalla Convenzione PEM del 2012 a quelle aggiornate, applicabili dal 1° gennaio 2025, e affronta alcune criticità emerse con riferimento alle merci esportate anteriormente a tale data.

In particolare, l’Agenzia evidenzia come il semplice rispetto delle regole di origine previgenti non consenta automaticamente di considerare i prodotti come originari anche secondo il nuovo regime. Ciò in quanto le regole della Convenzione PEM riveduta possono differire, anche in modo significativo, rispetto a quelle del 2012, rendendo necessario, in questi casi, un riesame dello status di prodotto originario e la produzione di ulteriori elementi probatori.

Non potendo applicarsi automaticamente il principio di “permeabilità”, dunque, occorre procedere a una verifica puntuale della conformità alle nuove regole.

L’Agenzia richiama quindi la possibilità, prevista dall’art. 21, par. 1, lett. a), dell’Appendice I della Convenzione PEM riveduta, di emettere certificati EUR.1 a posteriori in presenza di circostanze particolari. La fase di transizione tra i due regimi di origine, unitamente alla necessità di rivalutare l’origine dei prodotti secondo le nuove disposizioni, viene espressamente qualificata come tale circostanza.

Ne consegue che, in presenza dei requisiti richiesti, è ammesso il rilascio retroattivo dei certificati EUR.1 per merci esportate prima del 1° gennaio 2025, a condizione che i prodotti:

  • possano essere qualificati come originari ai sensi della Convenzione PEM riveduta;
  • non siano soggetti alle regole sul cumulo dell’origine.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia assume rilievo pratico per gli operatori, chiamati a gestire la fase di transizione tra i due regimi di origine e a valutare con attenzione la documentazione a supporto delle operazioni preferenziali, anche in un’ottica di possibile regolarizzazione a posteriori.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.

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