Il 23 aprile 2026 l’Unione europea ha adottato il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia, intervenendo nuovamente sul Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Regolamento Base”) mediante il Regolamento (UE) 2026/506 e sul Regolamento (UE) n. 269/2014 attraverso i Regolamenti (UE) 2026/509 e 2026/511.
In tale contesto, si segnalano in particolare le ulteriori restrizioni merceologiche che interessano in modo diretto le operazioni di importazione ed esportazione degli operatori europei.
Divieti all’import:
GNL
Il divieto già applicato al gas naturale liquefatto sarà esteso, a partire dal 1° gennaio 2027, anche al condensato di gas naturale, con contestuale eliminazione delle deroghe precedentemente previste.
Ammoniaca (NC 2814)
È stata introdotta una misura temporanea di flessibilità per l’ammoniaca, attraverso un contingente annuo che consente l’importazione di quantitativi limitati, al fine di garantire la continuità delle specifiche filiere produttive.
Allegato XXI
È stata inoltre ampliata la lista dei beni la cui importazione è vietata ai sensi dell’art. 3 decies del Regolamento Base in quanto fonte di finanziamento per il sistema economico della Federazione Russa. Tra le nuove categorie di beni sanzionati si segnalano:
- prodotti chimici;
- gomma vulcanizzata;
- rottami metallici;
- pelli lavorate;
- metalli, minerali e materie prime critiche.
Per tali categorie è previsto un regime transitorio a tutela dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026.
Diamanti (art. 3 septdecies)
Con riferimento ai diamanti e ai prodotti che li contengono, si segnala infine un rafforzamento degli obblighi di tracciabilità: anche per le pietre di cui al codice NC 7102 39 00 è richiesta una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.
Divieti all’export
Il nuovo pacchetto introduce modifiche rilevanti ai divieti di esportazione e alle relative deroghe, ampliando il perimetro dei beni soggetti a restrizione e ridefinendo alcune eccezioni:
Prodotti a duplice uso e beni quasi duali
Sono state aggiornate le deroghe che consentono l’esportazione di beni dual use verso entità in Russia controllate da soggetti UE, se destinati alla loro operatività.
Allegato VII
Sono state introdotte modifiche rilevanti all’Allegato VII includendo nuove sostanze nonché fluidi lubrificanti e additivi (nuova voce nella categoria IX) ed inserita, nella parte B, la voce doganale 7017, relativa alle vetrerie per laboratorio, per uso igienico o farmaceutico, anche graduate o tarate, ampliando l’elenco dei beni sottoposti a controllo.
Allegato XXIII
All’interno dell’Allegato XXIII sono state inserite nuove categorie merceologiche, tra cui:
- Composti chimici (voce 2931);
- Gomma naturale e derivati (voci 4001,4007,4016);
- Componenti metallici (voce 7318);
- Trattori (NC 8701 95 90).
Si segnala, inoltre, che il divieto di cui all’art. 3 duodecies, par. 1 ter, del Regolamento Base è stato esteso ad ulteriori beni (precedentemente previsti all’interno dell’Allegato II) tra cui tubi senza saldatura, raccordi e componenti per tubazioni, pompe e attrezzature di perforazione.
Allegato XVIII
L’aggiornamento all’Allegato XVIII ha previsto la rimozione di alcune categorie di divieti:
- Ventilatori (domestici e industriali) e cappe;
- Pneumatici per alcuni tipi di veicoli, motocicli, ecc..
Si segnala inoltre che la clausola di grandfathering prevista per le operazioni di import è applicabile anche all’export, con la possibilità di eseguire i contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 fino al 25 luglio 2026.
Infine, sono previste alcune deroghe specifiche nei settori del PVC e finestre e dei fosfati e alla filiera alimentare, se funzionali alla produzione di alimenti destinati al consumo umano in Russia.
Le misure si accompagnano all’estensione dei controlli su un numero crescente di soggetti, inclusi operatori stabiliti in paesi terzi ritenuti coinvolti in pratiche elusive. In tale prospettiva si collocano anche le nuove limitazioni nei confronti del Kirghizistan, considerato ad alto rischio di riesportazione verso la Russia.
Nel complesso, il nuovo pacchetto conferma un approccio sempre più articolato e pervasivo, che richiede agli operatori economici un rafforzamento dei presidi di compliance, con particolare attenzione alla qualificazione dei beni, alle controparti coinvolte e alla destinazione finale delle operazioni.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.


