NewsImportazioni di acciaio: dal 1° ottobre obbligatoria la prova del Paese di fusione e colata

1 Ottobre 2026
https://www.ubf-lex.it/wp-content/uploads/2022/12/tyler-casey-CkZF0-etxU8-unsplash-1280x720.jpg

A partire dal 1° ottobre 2026, gli importatori dovranno fornire la prova del Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato (“melt and pour”).

L’obbligo è previsto dal Regolamento UE 2026/1384 e dalle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione UE 2026/1963 della Commissione pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 agosto 2026. Il Regolamento di esecuzione, in particolare, definisce l’aspetto operativo dell’obbligo di dichiarare il Paese di fusione e colata dell’acciaio per tutti quei prodotti siderurgici compresi in Allegato I del Reg. (UE) 2026/1384.

Il dato relativo al “melt and pour”, distinto dall’origine doganale della merce, serve a individuare il luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo viene inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido, compresa la rifusione dei rottami.

La prova principale è costituita dal Mill Test Certificate rilasciato dal produttore, che dovrà riportare il Paese di fusione e colata e il numero di colata (heat number).

Nel periodo transitorio, fino al 30 settembre 2027, qualora il certificato non sia disponibile o non contenga tutte le informazioni richieste, potranno essere utilizzati anche documenti alternativi, quali fatture e bolle di consegna, certificati di qualità emessi da laboratori o terzi, dichiarazioni del fornitore, documenti contabili e contrattuali, corrispondenza commerciale e documenti doganali del Paese esportatore.

Dal 1° ottobre 2027, tali documenti potranno essere utilizzati unicamente per integrare il Mill Test Certificate rilasciato dal produttore, e non più in via autonoma come prova sostitutiva.

La mancata dichiarazione del Paese di fusione e colata accompagnata da prove verificabili e adeguate può comportare il rifiuto dell’importazione da parte delle autorità doganali.

Per gli operatori, sarà dunque fondamentale rafforzare la due diligence documentale a partire dalla fase di acquisto dei prodotti, concordando con i fornitori la trasmissione della documentazione necessaria e verificandone la completezza.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it

–
Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991