NewsDogana: termini certi per la notifica degli atti impositivi

14 Settembre 2018

La legge Europea 2018 – approvata dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame del Parlamento – ha fissato termini certi entro cui la Dogana può notificare provvedimenti impositivi agli operatori.

È confermato, anzitutto, il termine di tre anni entro cui deve essere notificato l’accertamento ordinario, ossia derivante da un fatto che non costituisce reato.

Il termine decorre dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, coincidente con la data della bolletta doganale.

Qualora, invece, l’obbligazione tributaria sia sorta a seguito di un illecito penale (tipicamente, contrabbando o falso), il termine per la notifica dell’atto impositivo da parte della Dogana è stato fissato in sette anni.

La modifica legislativa in commento ha risolto le criticità derivanti dalla precedente disciplina in cui, in presenza di un reato, il termine triennale poteva essere superato, senza la previsione di un limite massimo, con il solo correttivo del necessario invio della comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica competente entro i tre anni.

In caso di tempestiva trasmissione di una notitia criminis, pertanto, il contribuente poteva rimanere indefinitamente esposto al rischio di un accertamento, con un’evidente lesione del diritto di difesa e del principio di certezza del diritto.

La legge Europea, al contrario, stabilisce con chiarezza che la Dogana decade dal potere di accertamento – anche in presenza di reato – qualora non notifichi l’atto impositivo entro sette anni dalla data della bolletta doganale.

La novità legislativa si applica alle obbligazioni doganali sorte a far data dal 1° maggio 2016 (momento di entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione) ed è importante ricordare che, nel caso in cui un processo verbale di constatazione sia notificato oltre il termine di decadenza (tre o sette anni dalla data della bolletta), la relativa eccezione può essere sollevata già in sede di osservazioni difensive al pvc, al fine di ottenerne l’annullamento.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991