NewsL’aliquota Iva delle lettiere per gatti a base vegetale

18 Ottobre 2018

L’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Liguria, con il provvedimento 10 ottobre 2018, n. 903-3, ha chiarito che le lettiere vegetali per gatti devono essere commercializzate con l’aliquota ordinaria del 22%.

L’Ufficio è intervenuto a seguito di una richiesta di consulenza giuridica da parte di alcune aziende che operano nel settore dell’alimentazione per animali domestici (c.d. pet food).

In particolare, il dubbio in merito all’aliquota Iva applicabile al consumo delle lettiere a base vegetale era sorto in quanto tale prodotto è in parte composto da beni che, di per sé soli, beneficiano dell’imposta in misura ridotta (o, addirittura, super ridotta al 4%, come nel caso del mais).

Tale agevolazione, tuttavia, deve essere interpretata in maniera restrittiva, in linea con le disposizioni comunitarie e, in particolare, con il n. 1) dell’allegato III della Direttiva CEE 28 novembre 2006, n. 112, secondo cui possono essere assoggettati all’aliquota ridotta di cui all’art. 98 soltanto i “prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”.

In via preliminare, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, al fine di determinare la corretta applicazione dell’aliquota Iva, è necessario procedere all’esatto accertamento tecnico della merce, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica.

Da tale analisi, si evince che le lettiere in questione, pur derivando dagli scarti di lavorazione di prodotti vegetali, non sono composte esclusivamente da questi ultimi e non sono certamente commestibili o destinate a essere usate nella preparazione di prodotti alimentari.

L’Ufficio, di conseguenza, ha concluso chiarendo che la lettiera vegetale per gatti non costituisce un bene riconducibile a quelli cui è applicabile l’aliquota Iva ridotta e, pertanto, deve essere assoggettato all’imposta in misura ordinaria.

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