NewsAccordo di libero scambio Ue/Vietnam: focus sull’origine delle merci e i relativi mezzi di prova

9 Settembre 2020

L’Accordo di libero scambio (ALS) tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, sottoscritto il 30 giugno 2019, è entrato in vigore lo scorso 1° agosto 2020. Si tratta del secondo accordo sottoscritto con un paese dell’Asia sudorientale, dopo quello con Singapore, entrato in vigore nel novembre 2019.

Come noto, l’Accordo prevede la soppressione quasi totale dei dazi doganali esistenti tra le parti: il 65% dei dazi sulle esportazioni dell’Ue in Vietnam è stato immediatamente soppresso con l’entrata in vigore dell’accordo, mentre il resto sarà eliminato progressivamente in un periodo di 10 anni. Le esportazioni vietnamite verso l’Unione europea, invece, hanno beneficiato dell’immediata cancellazione del 71% dei dazi, mentre il resto sarà eliminato progressivamente nei prossimi 7 anni.

Al fine di individuare correttamente i prodotti che potranno godere delle agevolazioni daziarie e di illustrare compiutamente il contenuto del Protocollo I dell’ALS in tema di “prodotti originari”, già oggetto delle linee guida della Commissione Europea, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato, il 20 agosto scorso, la Circolare n. 27, ove sono illustrate le principali disposizioni relative all’origine delle merci.

In particolare, oltre a individuare gli articoli del Protocollo I che indicano i criteri di attribuzione dell’origine preferenziale, l’Ufficio si sofferma sul sistema delle prove dell’origine, in merito al quale la Commissione ha fornito importanti precisazioni rispetto all’Accordo.

Per i prodotti UE esportati in Vietnam la prova dell’origine può essere fornita solo attraverso l’attestazione di origine rilasciata da qualsiasi esportatore se la spedizione non supera il valore di euro 6.000, o, se di importo superiore ad euro 6.000, dall’esportatore registrato al sistema REX.

Gli esportatori che siano già in possesso del numero REX non dovranno fare una nuova richiesta, in quanto il numero è unico ed è utilizzabile per tutti gli accordi in cui è previsto il REX.

Per i prodotti del Vietnam esportati nell’UE, al momento risulta applicabile, nell’ambito dell’ALS:

– il certificato EUR 1 (conforme all’Allegato VII del Protocollo I);

– la dichiarazione di origine se il valore della spedizione non supera il valore di euro 6.000 euro (conforme all’Allegato VI del Protocollo I), rilasciata da qualsiasi esportatore.

L’attestazione di origine (UE) e la dichiarazione di origine (Vietnam) possono essere apposte sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descrive la merce in modo sufficientemente dettagliato. La dichiarazione di origine può essere resa su un foglio separato solo qualora questo sia parte evidente ed integrante del documento commerciale.

Il Vietnam gode ancora dei benefici relativi al Sistema di preferenze generalizzate?

Al fine di chiarire come si coordinano il nuovo Accordo di libero scambio con i benefici concessi al Vietnam all’interno del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)[1], la Commissione europea ha chiarito che il Vietnam continuerà a godere dei ridetti benefici sino al 31 dicembre 2022.

Fino a tale data, dunque, ALS e SPG coesisteranno e gli operatori economici potranno decidere quale accordo utilizzare, applicando coerentemente sia le regole di origine sia le prove dell’origine corrispondenti.

Per quanto riguarda l’imposizione daziaria, per i primi 7 anni di applicazione dell’accordo è previsto che, quando un importatore UE presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale nel contesto dell’Accordo, è comunque applicabile la tariffa SPG qualora quest’ultima sia più favorevole.

Come specificato dalla Commissione, per le importazioni dal Vietnam in ambito SPG le prove possono essere ancora costituite dal FORM A fino alla conclusione del periodo previsto per l’adeguamento al sistema REX, che avverrà il 31 dicembre 2020.

Al termine del periodo transitorio, salvo eventuali ulteriori proroghe, in ambito SPG potrà essere accettata solo l’attestazione di origine REX.

Lo Studio UBFP è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi brevemente descritti.

 

Riferimenti: Circolare 27/2020 Agenzia dogane, prot. n. 278814/RU del 20 agosto 2020

Commissione europea, EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), Guidance on the Rules of Origin, July 2020

 

[1] Il Sistema SPG prevede la concessione di benefici unilaterali, da parte dell’Unione, alle merci di origine vietnamita.

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